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"Infortuni, quando è responsabile il committente?"

fonte www.edilportale.com / Salute

08/09/2015 - Il committente è sempre responsabile degli infortuni dei lavoratori, anche autonomi, a meno che l’adozione delle precauzioni in cantiere non richieda competenze tecniche specifiche. È la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 35534/2015.
 
Nel caso preso in esame, un lavoratore, impegnato nel rifacimento di un tetto, era stato folgorato per il contatto con dei fili elettrici della gru su cui si trovava. Come colpevole era stato individuato il committente dei lavori, che avrebbe dovuto adottare idonei sistemi di protezione.
 
I giudici hanno spiegato che non ha nessuna importanza che il lavoratore sia un dipendente o un autonomo, perché le norme sulla sicurezza sul lavoro si applicano a tutti. Il committente deve verificare inoltre la professionalità dei lavoratori autonomi.
 
Analizzando la situazione era emerso anche che il committente svolgeva anche la funzione di esecutore diretto dei lavori dal momento che coordinava e gestiva il cantiere. Motivo per cui avrebbe dovuto mettere in sicurezza l’area dal momento che conosceva le modalità di svolgimento dei lavori.
 
Nel confermare la condanna, la Cassazione ha concluso che il committente è esonerato dall’adozione delle dovute precauzioni solo nel caso in cui per la conoscenza dei potenziali rischi sono necessarie competenze tecniche specifiche.
 
L’esonero non vale per i rischi non specifici, come la presenza di fili elettrici nell’area li lavoro. In questi casi il committente che non abbia provveduto al distacco dalla rete elettrica è sempre responsabile.
 

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