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"Il POS per la mera fornitura di calcestruzzo"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

02/03/2016 -
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.
 
Il documento precisa che nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera in quanto in quest’ultimo caso il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere.

Nel primo caso quindi, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26 comma 2 del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
Nel caso invece della fornitura e posa in opera, l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
 
Sull’argomento ricordiamo la lettera circolare del 10 febbraio 2011 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ( Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere) che forniva indicazioni operative riguardo alle attività di coordinamento tra imprese esecutrice e fornitrice.
 
Il documento ricorda che nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato “il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese”.
A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice un documento (che è presentato in allegato a queste linee guida) che contiene tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, numero di operatori presenti e mansione svolta, rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.
Un secondo allegato riporta invece le informazioni che “l’impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i”.
In particolare l’impresa esecutrice “può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS” redatti ai sensi della normativa vigente.
E nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere “l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2)”.
Di seguito vengono descritte le procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e dell’impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell’accesso in cantiere al momento dell’uscita dal medesimo.
 
 
 
Il tema è stato inoltre affrontato anche nell’articolo “ I quesiti sul decreto 81: obblighi dell’impresa affidataria fornitrice” con il caso di un’impresa edile alla quale viene appaltata una fornitura e posa in opera dei materiali necessari per la costruzione di un fabbricato.
 
 
 
 
RFG

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