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"Verifica dell’idoneità dei materiali in ingresso e uscita dai cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
22/04/2016 -
Il tema della
tracciabilità dei materiali in ingresso o in
uscita da qualunque cantiere edile è davvero una sfida. Non solo perché,
come nel caso di cantieri
di grandi dimensioni (p. es. EXPO Milano 2015, Ferrovie dello Stato,
autostrade, metropolitane), il controllo è esteso ad una quantità enorme di
materiali, ma anche perché fino a tempi recentissimi la movimentazione dei
materiali da scavo non è mai stata oggetto di particolare interesse da parte
delle imprese di costruzione.
Solo le attività di smaltimento
e/o recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) hanno costretto
le imprese a dotarsi degli strumenti necessari al controllo da parte degli Enti
preposti (Registro di carico e scarico, Formulari di Identificazione Rifiuti,
etc.), anche se le verifiche sugli effettivi percorsi e destini rimaneva sempre
un’opera complessa che veniva effettuata solo in casi di violazioni accertate
della normativa vigente.
Negli ultimi anni si è introdotta
la problematica della tracciabilità che, partendo dai rifiuti (con il SISTRI)
si è poi inevitabilmente estesa anche ai materiali da scavo, nel caso in cui
essi vengano recuperati all’esterno del cantiere di produzione. Qualora infatti
vengano utilizzati nello stesso cantiere sono esclusi dall’ambito di
applicazione della normativa sui rifiuti (Art. 185, comma 1, lett. c).
I materiali da scavo, salvo
diversa volontà da parte del produttore, sono rifiuti, ma possono divenire
sottoprodotti al momento in cui essi vengano recuperati in altri cantieri o in
lavorazioni industriali.
Per essere considerati tali
devono però essere soddisfatte alcune condizioni relative alla qualità dei
materiali, ma anche alla certezza del riutilizzo, che necessitano pertanto una
verifica.
Esiste poi il problema dei
materiali da costruzione riciclati (più correttamente definiti aggregati riciclati),
impiegati per rilevati stradali, piste da cantiere o per
riempimenti/rinfianchi, che spesso accedono in cantiere senza possedere le
caratteristiche richieste sia dalla normativa ambientale sia da quella sui
prodotti da costruzione (Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione, CPR).
Le norme ambientali e quelle
tecniche di settore richiedono un elevato livello di conoscenza della materia
che spesso non si ritrova nei cantieri e neppure negli organismi deputati al
controllo.
Risulta pertanto spesso utile che
le stazioni appaltanti e/o le direzioni lavori siano affiancate da
professionisti preparati su temi quali la caratterizzazione dei siti
contaminati, la progettazione e la direzione lavori di interventi di
bonifica e la gestione dei materiali scavo (gestione piani scavo), che svolgano
accurati controlli sui materiali sia a livello documentale sia a livello
quali-quantitativo.
Particolare attenzione va
riservata al tema della tracciabilità dei materiali, siano essi rifiuti, terre
e rocce da scavo o aggregati riciclati.
Questi temi risultato sempre più
spesso oggetto di specifiche prescrizioni da parte degli Osservatori Ambientali
in tema di VIA e VAS delle Amministrazioni Regionali, in
particolar modo della Regione Lombardia (sono sempre più frequenti le richieste
di redazioni di “Sistemi di tracciabilità delle terre da scavo”).
Le verifiche dei materiali in
ingresso o uscita dai cantieri possono essere svolte mediante la
predisposizione di apposite procedure di controllo che terminano con la redazione
di “report” riassuntivi dei controlli effettuali. Uno dei più grandi cantieri
realizzati negli ultimi decenni in Italia, cioè EXPO Milano 2015, è stato
sottoposto ad un attento controllo da parte degli Enti ed ha proprio previsto
la realizzazione di una procedura come quella descritta nel presente articolo.
Nel caso di EXPO2015 l’attività, definita “Procedura di Autotutela”, era stata
imposta dalla Regione Lombardia alla
stazione appaltante al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le
attività di movimentazione dei materiali nel cantiere ed agevolare le eventuali
attività di controllo da parte degli Enti [1].
1. Modalità di svolgimento dei controlli
Premessa
Al fine di rendere le verifiche
chiare ed omogenee risulta utile effettuare i controlli per “attività”, cioè
sui tre diversi filoni individuati: terre, rifiuti e aggregati riciclati.
Innanzitutto è necessario
verificare la corretta compilazione ed archiviazione della documentazione
tecnica ed amministrativa, al fine di permettere la realizzazione di eventuali
controlli “in corso” e “post” operam da parte di tutti gli attori coinvolti e
di eventuali Enti e/o autorità.
In seconda istanza risulta
necessario pianificare eventuali controlli in campo per verificare a livello
visivo le caratteristiche dei materiali e decidere se sottoporli ad ulteriori
analisi di tipo qualitativo, come per esempio appropriate analisi di
laboratorio specifiche per ogni materiali da sottoporre a controllo (analisi
per i terreni, analisi sulla pericolosità dei materiali, test di eluizione per
i rifiuti o gli aggregati riciclati).
Verifiche
documentali
Un primo intervento prevede
l’organizzazione della documentazione tecnica ed amministrativa tipicamente
raccolta in modo (non sempre) ordinato da parte delle imprese e/o della
Direzione Lavori e l’analisi a campione di un determinato lotto.
Terre e materiali da scavo
In questo caso la prima azione
riguarda la corretta identificazione del lotto mediante un codice di
riferimento che lo accompagnerà dalla sua nascita (scavo), durante la sua vita
(stoccaggio) ed alla sua morte (destino).
Sarebbe opportuno avere un
registro di tutti i movimenti del singolo lotto dal quale far emergere la completa
tracciabilità.
In ogni caso risulta necessario
verificare la durata degli stoccaggi intermedi, che si ricorda essere limitata
dalla normativa vigente.
Una delle condizioni per definire
la terra da scavo un sottoprodotto è la sua compatibilità ambientale con il
cantiere di destino: risulta pertanto necessario verificare le analisi chimiche
alle quali il lotto è stato assoggettato e la sua idoneità all’uso.
Anche il destino del lotto (altro
cantiere o impianto produttivo che utilizza le terre come materie prima) deve
essere autorizzato: è necessaria quindi una verifica in tal senso.
Se il lotto è destinato
all’esterno del cantiere di produzione deve inoltre essere verificata
l’esistenza e la corretta compilazione del documento di trasporto (DDT).
Nel Piano scavi, documento
necessario per attuare il riutilizzo dei materiali da scavo, deve essere
indicato per ogni lotto (o più facilmente per un insieme di lotti) il destino.
Il cantiere o l’impianto industriale di riutilizzo devono essere indicati nel
Piano scavi: è necessario accertarsi che il destino sia idoneo per il lotto in
esame e che sia stato effettivamente raggiunto.
Sfruttando il supporto eventuale
di software per il controllo GPS dei mezzi di trasporto e d’opera risulta anche
possibile verificare i tragitti effettivamente percorsi dagli autocarri e se
essi coincidano con quelli più corti ed eventualmente dichiarati dai
trasportatori.
Dal confronto di tutte le
informazioni a disposizione sarà quindi possibile rilevare l’esistenza di
eventuali non conformità.
Rifiuti
Sulla gestione
dei rifiuti esistono più certezze perché le norme sono ormai consolidate e
le prassi ampiamente collaudate.
Una prima verifica può essere
dedicata all’attribuzione del Codice CER.
È importante scegliere il codice
più appropriato e non quelli di carattere più generico il cui uso, tra l’altro,
in base alla nuova normativa CLP – Classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e delle miscele – può richiedere per la caratterizzazione del
rifiuto maggiori oneri e di conseguenza portare a non conformità.
La compilazione del Formulario di
Identificazione Rifiuto (FIR) presenta un discreto grado di complessità, ma non
è certamente una novità per gli operatori. Purtroppo tuttavia si riscontrano
ancora errori che, seppure non comportino implicazioni di tipo penale, possono
tuttavia essere causa di sanzioni da parte degli Enti di controllo.
Il trasportatore del rifiuto deve
essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella opportuna categoria: le
autorizzazioni devono essere oggetto di una verifica attenta e precisa (sia per
la categoria di iscrizione sia per la scadenza).
Come nel caso delle terre,
sfruttando appositi software di tracciabilità GPS dei mezzi, sarà possibile
verificare i tragitti effettivamente percorsi dagli autocarri e se essi
coincidano con quelli più brevi ed eventualmente dichiarati dai trasportatori.
Dal confronto di tutte le
informazioni a disposizione sarà quindi possibile rilevare l’esistenza di non
conformità.
Materiali da costruzione in
ingresso in cantiere
Questo tema riguarda molto le
Direzioni Lavori, che hanno il compito di verificare la qualità e la conformità
alle normative di settore di tutti i materiali utilizzati nelle opere da
realizzare.
Ovviamente riguarda il produttore
dei materiali e l’impresa appaltatrice dei lavori che devono allegare l’idonea
documentazione ai materiali in ingresso in cantiere.
Per quanto concerne le terre da
scavo provenienti da altri cantieri è innanzitutto necessario verificare che
all’interno del progetto da realizzare se ne contempli l’impiego.
Fatta questa prima elementare
verifica è necessario controllare la documentazione allegata alla fornitura con
particolare riferimento al Piano scavi originario, alle analisi chimiche
allegate, alla frequenza e modalità di campionamento adottate, etc.
Per quanto concerne invece gli
aggregati riciclati o artificiali la questione è molto più complessa perché
l’argomento è spesso poco approfondito dagli stessi produttori.
Esiste un obbligo di marcatura CE
e per l’accettazione in cantiere, il Direttore dei Lavori deve per ogni lotto
controllare l’esistenza e la qualità:
- della
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo il Regolamento 305/2011;
- della
Etichetta CE secondo l’appendice ZA della norma di riferimento relativa al lotto di produzione della
fornitura ed alla specifica
destinazione d'uso, riportante
il numero di certificato rilasciato dall'ente notificato;
- del Test
di cessione secondo l’all. 3 del D.M. 05/02/98 così come modificato dal
D.M. 186/06 (che dovrebbe già essere uno dei requisiti dichiarati
nell’etichetta CE);
- dell’Attestazione
della conformità all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (solo nel caso in
cui l’impianto sia autorizzato in procedura semplificata o sia espressamente
richiamata nell’autorizzazione dell’impianto in procedura ordinaria).
Verifiche in campo
Laddove si siano individuate
delle criticità nella indagine a tavolino (ad esempio esecuzione di test
analitici sulle terre in ingresso troppo poco frequenti, sospetto che la DoP di
un aggregato riciclato non sia relativa al lotto effettivamente in ingresso in
cantiere, presenza di materiali di riporto da allontanare dal cantiere con una
codificazione CER non comunemente utilizzata, etc.) è necessario il controllo
in campo che si ritiene debba essere una fase di controllo di secondo livello.
Per tutti i materiali oggetto di
una procedura il controllo in campo sarà innanzitutto di tipo visivo, perché in
molti casi già il solo aspetto esteriore del materiale può, ad un occhio
esperto, dare un conforto alle ipotesi prodotte in fase documentale. Ma
potrebbe essere anche di tipo analitico laddove si riscontrino forti
incongruenze con quanto dichiarato nella documentazione.
2.
Non conformità e provvedimenti
Gestione delle non
conformità
Qualora dalle verifiche di primo
(documentale) e secondo livello (in campo) emergessero delle non conformità
sarà necessario evidenziarle in un report da inviare alla stazione appaltante.
Sulla base dell’esperienza
condotta su diversi cantieri si può ipotizzare che possano verificarsi eventi
che comportino sanzioni di tipo amministrativo, quindi per le quali è possibile
ipotizzare l’adozione di misure correttive, ed eventi che possano comportare
sanzioni di tipo penale.
In quest’ultimo caso è necessaria
una forte azione sulla Direzione Lavori, che dovrà prendere decisioni anche
particolarmente gravi nei confronti dell’impresa appaltatrice (blocco dei
lavori, denuncia alla Procura della Repubblica, etc.).
Alcuni esempi sono già stati
fatti nei paragrafi precedenti, ma a titolo esemplificativo si possono citare
le seguenti possibili non conformità:
a) Attribuzione errata di codice CER
b) Impiego di automezzo non
autorizzato al trasporto di una certa tipologia di rifiuto
c) Impianto di destino di un
rifiuto proveniente dal cantiere non autorizzato al ritiro
d) Mancanza di una completa
tracciabilità delle terre da scavo nel registro
e) Presenza in cantiere di cumuli
di terreno dalla provenienza ignota o non più recuperabile
f) Presenza in cantiere di cumuli
di terreno stoccati per un tempo più lungo di quello previsto dalle norme
ambientali
g) Test di cessione condotti su
aggregati riciclati diversi da quelli del lotto in ingresso in cantiere.
Supporto alle
Stazioni Appaltanti nei rapporti con le Direzioni Lavori
Si ritiene che le Direzioni
Lavori siano il vero oggetto delle verifiche previste nelle procedure di controllo.
Infatti esse hanno proprio il
compito di tutelare la Committente dei lavori, svolgendo una serie di attività
di controllo che necessitano, come già detto, un’elevata competenza non sempre
rilevabile nelle tradizionali Direzioni
Lavori.
La reportistica indirizzata alla
stazione appaltante deve essere semplice ed efficace andando a descrivere la
non conformità rilevata, la possibile azione correttiva e la responsabilità.
Purtroppo nel settore della
gestione dei rifiuti esiste una responsabilità solidale tra la Committenza dei
lavori e l’appaltatore, pertanto comportamenti illeciti dell’appaltatore (o
sub-appaltatore di alcune lavorazioni) possono avere pesanti ripercussioni
anche sulla Committente.
Nei report dovrà essere dato
pertanto un indice di gravità della non conformità rilevata che possa essere di
immediata lettura da parte del committente.
Nei casi più gravi è possibile
prevedere anche la convocazione della Direzione Lavori in presenza dell’auditor
per chiarire le misure correttive proposte, valutarne la fattibilità ed
eventualmente apportare modifiche.
In ultimo grado sarà invece
necessario comunicare direttamente eventuali comportamenti illeciti alle
autorità competenti.
Giorgio Bressi e Stefano
Micco
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