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"Interpello: basta un’autocertificazione per garantire la formazione?"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

18/05/2016 - Non è la prima volta che la  Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, risponde ad un quesito relativo all’interpretazione dell’ articolo 100 (Piano di sicurezza e coordinamento) del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
Era già successo con l’ Interpello n. 3/2013, avente per oggetto l'applicazione del comma 6 dell'art. 100 e le condizioni che permettono di non elaborare il PSC in relazione alle emergenze e all’attività delle  aziende multiutility.
 
Anche questo nuovissimo interpello si sofferma sull’articolo 100 e, in particolare, su un comma aggiunto al Testo Unico dal cosiddetto “decreto correttivo”, il D.Lgs. 106/2009.
 
Ma in questo caso l’argomento è relativo ai delicati  compiti del committente o del responsabile dei lavori nell’assicurare l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Ricordiamo che l’ impresa affidataria, secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. 81/2008, è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente ‘ che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’ impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione’.
 
In particolare il quesito, inviato poco più di un anno fa dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), si sofferma su un punto non chiaro della normativa. Con riferimento all’articolo 100 comma 6-bis e a quanto richiesto dall’art. 97 comma 3-ter (anche questo aggiunto dal D.Lgs. 106/2009), come il committente e il responsabile dei lavori possono assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati?
 
Per dare una risposta a questo quesito presentiamo l’ Interpello n. 7/2016 del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “ risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co. 6-bis, del d.lgs. n. 81/ 2008”.
 
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza aveva dunque inviato alla Commissione Interpelli un quesito sull’attuazione degli obblighi ai sensi dell'art. 100, co. 6-bis chiedendo di sapere in che modo il committente o il responsabile dei lavoripossono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008’.
 
Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
 
La Commissione premette che l'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce:
 
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
(...)
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
 
Inoltre l'art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008, citato nel comma 6-bis dell’articolo 100 prevede:
 
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
(...)
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
 
Senza dimenticare poi che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008  obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all'allegato XVII del medesimo decreto.
 
Fatte queste premesse, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
In relazione “alla verifica dell'obbligo di cui all'art. 97, co. 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) ‘ il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97’, dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta dei relativi attestati o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria”.
 
Dunque torna, in questa risposta, il termine autocertificazione che, come sappiamo, non sempre è una buona garanzia per l’assolvimento effettivo di quanto certificato.
 
In relazione alla risposta della Commissione abbiamo infine raccolto alcuni commenti di Fabrizio Lovato, presidente di  Federcoordinatori...
 
Quanto è importante il ruolo dell’impresa affidataria nei cantieri?
Fabrizio Lovato: Il ruolo dell’impresa affidataria, ed i compiti alla stessa imposti dall’articolo 97, sono fondamentali per la gestione della sicurezza nel cantiere.
Basti pensare alla verifica dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore o alla verifica di congruenza dei piani operativi, o ancora, alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e all’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento...
 
Un ruolo per alcuni aspetti simile a quello del Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera?
F.L.: Sì, questa è attività concorrente con il CSE, ma con specifico riguardo ai propri subappaltatori. Ed è un’attività necessaria per far comprendere come i contenuti del PSC si applichino sempre e non solo quando c’è il CSE.
 
Per svolgere bene un ruolo bisogna anche essere però adeguatamente formati. Cosa ne pensa della riposta al quesito?
F.L.: Intanto ringrazio innanzitutto la Commissione per avere risposto al quesito e aver fornito il proprio parere. Riguardo al contenuto della risposta, sicuramente il comma 3-ter dell’articolo 97 è chiaro nel richiedere un’adeguata formazione. Può bastare una “sana e veritiera” autocertificazione per assicurarla? Se pensiamo all’obiettivo della prevenzione di infortuni e malattie professionali, questa autocertificazione rischia di essere insufficiente... Purtroppo verrà infatti abusata anche da chi la formazione non l’ha fatta.
 
 
 
 
 
Intervista e articolo a cura di Tiziano Menduto
 
 

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