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"Designare e formare gli addetti alle misure di prevenzione incendi"

fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze

08/06/2016 - Per fare il punto degli obblighi, anche inerenti la formazione, dei datori di lavoro nelle piccole e medie aziende, torniamo presentare il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” in cui l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e i vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA) analizzano la normativa in materia di salute e sicurezza offrendo un utile strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.

Ci soffermiamo sulla designazione degli addetti alle misure di emergenza secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(...)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
(...)

E facciamo riferimento oggi in particolare a quanto indica il documento sugli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
 
Vediamo gli obblighi del Datore di Lavoro.
 
Secondo l’articolo 43 (Disposizioni generali) della Sezione VI (Gestione delle Emergenze) del Capo III del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve:
- “organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
-  programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili”.
 
Inoltre ai sensi dell’art.43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008:
- “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”;
- i lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
 
Riguardo poi ai contenuti della formazione, il documento ricorda che il D.M. 10 marzo 1998 “indica i contenuti minimi della formazione per gli addetti aziendali all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza”.
 
Riprendiamo in conclusione alcune delle indicazioni tratte dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
 
L’ allegato IX del decreto ministeriale riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.
 
Riprendiamo a titolo esemplificativo i contenuti minimi dei corsi per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore):
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore): principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore): le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco;  attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza;
3) Esercitazioni pratiche (3 ore): presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
 
Ricordiamo infine le novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, decreto che ha introdotto nuove semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. 
Con il D.Lgs. 151/2015 si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori (restano in vigore i limiti fissati nell’Allegato II e richiamati dal comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. 81/2008).
 
 
 
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
 
 
 
 
RTM


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