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"Uffici: in Gazzetta la nuova Regola Tecnica"

fonte www.insic.it / Linee Guida

27/06/2016 - Le attività d'Ufficio
Le attività di ufficio di cui trattasi sono quelle previste all' allegato 1 del DPR n.151/2011, individuate con il numero 71 (Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti), esistenti o di nuova realizzazione. Tali norme tecniche si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 22 febbraio 2006 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

Le modifiche al Codice Antincendio
L' articolo 3 del DM 8/6/2016 apporta poi modifiche al DM 3 agosto 2015, il recentissimo Codice di Prevenzione Incendi, all'allegato 1, sezione V "Regole Tecniche verticali", aggiungendo uno specifico capitolo:
«V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'art. 1. 2. All'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera «i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"

Inoltre, sempre nel Codice, viene aggiunto il riferimento alla categoria 71 del DPR n.151/2011 nell'articolo 2 comma 1 dove si stabilisce che "Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70 (e 71); 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.145 del 23-6-2016)

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