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			"Regolamento DPI: comfort, efficacia, istruzioni e informazioni "
fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.
 
			
			
			07/07/2016 -  In un precedente articolo di PuntoSicuro abbiamo cominciato a fornire informazioni sui necessari  
	requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale riportati nell’Allegato II del nuovo   Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la   Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989.
 
 
	
	
		Ricordiamo che il   nuovo regolamento, già entrato in vigore, in realtà si applicherà – con alcune eccezioni - dal 
	21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).
Segnalando che l’articolo del regolamento dedicato ai 
	requisiti essenziali nel regolamento (al di là dell’allegato II) è l’art. 5, vediamo di ricordare brevemente le eccezioni.
Il regolamento  si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad 
	eccezione:
	a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
	b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
		
		
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
			
			
			
			Riguardo ai requisiti essenziali, in un precedente articolo ci 
siamo soffermati sulle osservazioni preliminari e su alcuni requisiti 
generali dei DPI come i principi di progettazione e l’innocuità dei DPI.
 Tuttavia l’allegato II del regolamento riporta anche altri 
		requisiti di carattere generale applicabili a tutti i  dispositivi di protezione individuale.
	Ad esempio i 
		requisiti di comfort ed efficacia.
	Queste le indicazioni della normativa europea:
	- 
		adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore:
 “i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter 
essere correttamente posizionati il più comodamente possibile 
sull'utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego 
prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere
 e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile 
adattare i DPI alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo 
opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma 
sufficiente di misure e numeri;
	- 
		leggerezza e solidità: “i DPI devono essere il 
più possibile leggeri senza pregiudicarne la solidità e l'efficacia. I 
DPI devono soddisfare i requisiti supplementari specifici per assicurare
 una protezione efficace dai rischi che sono destinati a prevenire e 
devono essere in grado di resistere ai fattori ambientali nelle 
condizioni prevedibili di impiego”;
	- 
		compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente:
 “se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di DPI 
di tipi diversi per assicurare simultaneamente la protezione di parti 
contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili;
	- 
		indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili: “gli  indumenti protettivi
 contenenti dispositivi di protezione amovibili costituiscono un DPI e 
devono essere valutati in quanto combinazione durante le procedure di 
valutazione della conformità”.
	Gli ultimi requisiti di carattere generale applicabili a tutti i  dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II, riguardano le 
		istruzioni e le 
		informazioni del fabbricante.
	Si indica che le 
		istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI “devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
	a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di 
manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia,
 la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non 
devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto 
nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
	b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche 
effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
	c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
	d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
	e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
	f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
	g) il significato delle eventuali marcature” (sul punto interviene,
 più nel dettaglio, anche un successivo paragrafo dedicato ai “DPI con 
una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti 
direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza”);
	h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
	i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;
	j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione 
dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella 
valutazione della  conformità dei DPI;
	k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad 
altre specifiche tecniche utilizzate;
	l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.
	Si ricorda infine che le informazioni di cui alle lettere i), j), 
k) e l) “non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal 
fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE” accompagna il  dispositivo di protezione individuale.
	Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato II si sofferma poi sui 
requisiti supplementari comuni e sui requisiti supplementari specifici 
per rischi particolari, requisiti che presenteremo in altri futuri 
articoli del giornale.
	RTM
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