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			"Regolamento europeo DPI: la protezione da impatti, cadute e lesioni"
fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.
 
			
			
			28/07/2016 -  I 
dispositivi di protezione individuali che possono essere acquistati nel mercato dell’Unione Europea devono rispettare precisi 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Requisiti dettati in questi anni dalla   Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989 e ripresi in Italia dal   D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992  “Attuazione
 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in 
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
 ai dispositivi di protezione individuale”.
 
	
	
		Nel 2016 è stato tuttavia emanato il nuovo   Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE e che, benché sia già entrato in vigore, si applicherà – con alcune eccezioni - dal 
	21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).
E l’allegato II del   nuovo regolamento riporta i nuovi 
	requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI (che rivelano poche differenze rispetto ai requisiti già contenuti nella direttiva 89/686/CEE e nel D.Lgs. 475/1992).
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
			
			
			
			Per cominciare a familiarizzare con i nuovi requisiti indicati nel 
Regolamento 2016/425, PuntoSicuro ha già presentato, in precedenti 
articoli, i requisiti generali e alcuni requisiti supplementari comuni a
 varie tipologie di DPI.
	Ci soffermiamo oggi invece su alcuni 
		requisiti supplementari specifici per rischi particolari
 con riferimento alla protezione da impatto meccanico, da lesioni 
meccaniche e dalla compressione statica di una parte del corpo.
	Riguardo alla 
		protezione da impatto meccanico si forniscono innanzitutto indicazioni per i  dispositivi di protezione individuale
 destinati a proteggere contro i rischi correlati agli urti derivanti da
 cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo 
contro un ostacolo.
	Questi DPI  “devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando
 qualsiasi lesione in particolare per schiacciamento o penetrazione 
della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto 
al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del mezzo 
ammortizzatore impedirebbero l'uso effettivo del DPI per il periodo di 
impiego prevedibile”.
	Chiaramente nella protezione da impatti è compresa la 
		protezione dalle cadute.
	Riguardo alla 
		prevenzione delle cadute a causa di scivolamento si indica che “le suole esterne delle  calzature antinfortunistiche
 destinate a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate e 
fabbricate o munite di mezzi supplementari per garantire un'aderenza 
adeguata, in funzione della natura o dello stato della superficie”.
	Mentre i 
		DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto
 o i loro effetti “devono comprendere un'imbracatura di sicurezza e un 
sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio esterno 
sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se 
utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, lo scivolamento 
verticale dell'utilizzatore sia ridotto al minimo per evitare qualsiasi 
impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la
 soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di
 rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta 
dell'utilizzatore”.
	Questi DPI devono inoltre “garantire che al termine della frenatura
 l'utilizzatore si trovi in una posizione corretta, che gli consenta se 
necessario di attendere i soccorsi”.
	Si indica poi che nelle istruzioni, il fabbricante deve precisare i dati utili relativi:
	a) “alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio 
esterno sicuro, nonché allo spazio minimo necessario al disotto 
dell'utilizzatore;
	b) al modo corretto di indossare l'imbracatura di sicurezza e di raccordarne il sistema di collegamento al  punto di ancoraggio esterno sicuro”.
	L’Allegato II si sofferma poi sulle 
		vibrazioni meccaniche.
	Si indica che i  dispositivi di protezione individuale
 destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche “devono 
poter attenuare opportunamente le componenti di vibrazione nocive per la
 parte del corpo da proteggere”.
	Altre indicazioni riguardano poi:
	- la 
		protezione dalla compressione statica di una parte del corpo:
 i DPI che hanno questa funzione “devono poterne attenuare gli effetti 
in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche”;
	- la 
		protezione dalle lesioni meccaniche: “i 
materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a 
proteggere interamente o parzialmente il corpo da lesioni superficiali 
quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o 
progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano 
resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura” (con 
riferimento anche a quanto già indicato per la protezione da impatti 
meccanici) “in relazione alle condizioni prevedibili di impiego”.
	Concludiamo segnalando che l’allegato II del Regolamento 2016/425 
si sofferma poi sui requisiti dei DPI per la protezione da numerosi 
altri rischi:
	- protezione/prevenzione dal rischio di annegamento;
	- protezione dal rischio rumore;
	- protezione dal calore e/o dal fuoco;
	- protezione dal freddo;
	- protezione dalle scosse elettriche;
	- protezione dalle radiazioni;
	- protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute;
	- protezione dagli agenti biologici.
	RTM
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