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"Sulla responsabilità del direttore dei lavori nei cantieri"

fonte GERARDO PORRECA / Cantieri

25/02/2020 -

È un’altra sentenza questa che riguarda la condanna di un direttore dei lavori, riconosciuto in questa occasione anche come responsabile dei lavori, per le lesioni subite da un lavoratore in un cantiere a seguito di un infortunio avvenuto per lo smottamento del terreno in uno scavo nel quale lo stesso stava operando. La sentenza fa seguito e perviene alle stesse conclusioni alle quali era giunta la suprema Corte in un’altra precedente sentenza, la n. 19646 dell’8/5/2019 della III Sezione penale Pres. Aceto Ric. E.G.G. ( La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico), secondo le quali in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga anche affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti che si sia concretamente ingerito nell'organizzazione del lavoro.


Nel commentare la precedente sentenza lo scrivente, in merito alla individuazione delle responsabilità del direttore dei lavori per un infortunio accaduto nel cantiere nel quale sta svolgendo la propria attività, ha espresso delle osservazioni che qui ritiene opportuno richiamare secondo le quali fra le Sezioni della Corte di Cassazione e in particolare fra la Sezione III e la IV non si riscontra sull’argomento un indirizzo univoco, avendo le stesse alcune volte assunto una posizione di non responsabilità di tale figura professionale ( si veda la  sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015 Sez. IV penale pres. Brusco, la sentenza n. 35970 del 19 agosto 2014 Sez. IV penale pres. Zecca, sentenza n. 3717 del 28 gennaio 2014 Sez. III penale pres. Squassoni,la  sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 Sez. III penale pres. Teresi) e altre invece di colpevolezza (si veda la sentenza n. 19646 dell’8/5/2019 Sez. III penale pres. Aceto, la sentenza n. 14787 del 31 marzo 2014 Sez. IV penale pres. Sirena e la sentenza n. 21205 del 31 maggio 2012 Sez. IV penale pres. Sirena). E’ una diversità di vedute questa, si ribadisce anche in questa occasione, che porta ad un disorientamento nelle aule dei Tribunali e delle Corti di Appello e che per superare la quale è auspicabile che sul punto si giunga al più presto ad un intervento delle Sezioni Unite.


Il fatto, i procedimenti giudiziari, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado con cui un direttore dei lavori è stato condannato, concesse le generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena sospesa di sei mesi di reclusione, col beneficio della non menzione, ed al risarcimento del danno a favore delle parti civili, con previsione di una provvisionale, per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 del codice penale, per avere, in qualità di responsabile di fatto ai fini antinfortunistici, cagionato la morte di un lavoratore sepolto dal terreno franato nello scavo in cui lo stesso era sceso per meglio collocare una pompa ad immersione, con colpa consistita nell'omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, pur avendo affidato parte delle opere, in aggiunta alla prima impresa esecutrice ad un’altra impresa, nella mancata verifica della idoneità delle imprese stesse, alle quali non era stata neppure chiesta l'esibizione dei piani operativi di sicurezza, e dell'adempimento, da parte delle stesse, nello svolgimento dello scavo degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e nella mancata verifica dell'adozione delle necessarie cautele (idonee armature di sostegno delle pareti dello scavo, puntellature, etc.), oltre che nel mancato controllo dei lavori e nella conseguente mancata sospensione degli stessi nonostante la loro irregolarità.

 

Avverso la sentenza di condanna l’imputato ha proposto un tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo di non essere consapevole della presenza di più imprese nel cantiere e dell'assenza di armature nello scavo sottolineando altresì che, quale direttore dei lavori, non rivestiva la figura di responsabile dei lavori, non aveva avuto alcuna delega in materia anti-infortunistica e non si era ingerito nell'organizzazione del lavoro, non potendosi ritenere un'intromissione la mera raccomandazione dallo stesso fatta di prestare la dovuta attenzione. Il ricorrente ha evidenziato altresì, in particolare, che l’impresa incaricata dello scavo era unica, che lo scavo era poco profondo, che non era stato informato delle problematiche insorte che avrebbero reso necessaria l'armatura e che, comunque, l’infortunato aveva deciso, in modo imprudente ed imprevedibile, per ragioni di celerità, di disattendere la sua indicazione di puntellare le pareti dello scavo.

Le decisioni della Corte di Cassazione.

Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione. Riguardo alla consapevolezza, da parte dell'imputato, del coinvolgimento di più imprese nei lavori la suprema Corte ha ritenuto del tutto congrue e coerenti le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di merito, fondate sulle dichiarazioni di un coimputato secondo il quale il direttore ei lavori era a conoscenza della presenza di un’altra impresa, dichiarazioni che sono state ritenute attendibili, in quanto confermate da altri elementi quali, ad esempio, la constatazione dell'impossibilità della prima impresa, avendo un solo operaio, di eseguire celermente il lavoro.

Per quanto concerne la profondità dello scavo, il ricorrente, secondo la Sez. IV, ha riproposto la tesi del suo consulente, che, però, alla luce di quanto si legge nella sentenza di primo grado, contrastava oltre che con le misurazioni eseguite sul luogo dall'ispettore anche con la quota, indicata nelle tavole del progetto, tesi secondo la quale la profondità dello scavo nel punto in cui si era verificato l’infortunio non èra superiore al metro e mezzo. Peraltro, ha aggiunto la Sez. IV, secondo la versione dello stesso ricorrente vi era, a prescindere dalla profondità dello scavo, quantomeno la necessità di una puntellatura, prescritta dall'art. 120 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

 Quanto poi all'asserita abnormità del comportamento della vittima, ha ribadito la suprema Corte, nella sentenza di primo grado era stato precisato che la condotta tenuta dal lavoratore non poteva ritenersi esorbitante o abnorme in mancanza di specifiche istruzioni alle quali attenersi per la posa della condotta all'interno dello scavo nonché per la totale mancanza di un professionista in grado di assicurare il necessario coordinamento con l'attività svolta dall'altra impresa presente nel cantiere. Tale decisione è stata ritenuta del tutto corretta in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui può definirsi imprudente solo il comportamento che sia posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, per cui lo stesso esuli da ogni prevedibilità, oppure che, pur rientrando nelle mansioni affidate, sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte nella esecuzione del lavoro.

 

Del resto, ha sottolineato la suprema Corte, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non è possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore medesimo, poiché, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2008 il datore di lavoro é titolare di un obbligo di protezione nei confronti dei lavoratori, sicché le rispettive condotte del datore di lavoro e del lavoratore rilevano soltanto ai fini di un eventuale concorso di colpa da tenere in conto esclusivamente ai fini della quantificazione del danno.

Ugualmente infondato è stata ritenuta la motivazione legata a quelle che sono le responsabilità di un direttore dei lavori. La suprema Corte ha sostenuto che i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione del principio secondo cui “ in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro” e ha citato in merito da ultimo la sentenza n. 19646 del 08/01/2019 della Sezione III che si era espressa in questo senso.

Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha così concluso la Corte di Cassazione, i giudici di merito, con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, avevano desunta l'ingerenza del direttore dei lavori nell'organizzazione delle imprese non solo dalla sua raccomandazione di cautela rivolta ai lavoratori presenti in cantiere, ma anche in considerazione della sua partecipazione alla decisione di coinvolgere nei lavori l’ulteriore impresa.

Per quanto sopra detto, in definitiva, il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49900 del 10 dicembre 2019 (u.p. 20 novembre 2019) - Pres. Di Salvo – Est. Picardi - P.M. Pedicini - Ric. G. P.. - Il direttore dei lavori, pur svolgendo normalmente un’attività di sorveglianza tecnica sull’esecuzione del progetto, risponde dell'infortunio di un lavoratore se per contratto gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori.

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 19646 dell’8 maggio 2019 (u.p. 8 gennaio 2019) - Pres. Aceto - Est. Corbetta - P.M.  Di Nardo - Ric. E.G.G.. - Il direttore dei lavori, nominato dal committente, è responsabile di un infortunio in cantiere quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini o quando si ingerisce negli stessi.

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015 (u. p. del 15 gennaio 2015)  -  Pres. Brusco – Est. Zoso – P.M. Cedrangolo - Ric. A. M. C.. - Il direttore dei lavori non assume automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 35970 del 19 agosto 2014 (u. p. del 18 luglio 2014)  -  Pres. Zecca – Est. Dell’Utri – P.M. Scardaccione - Ric. C. F. - Il direttore dei lavori è responsabile di un infortunio sul lavoro, quando gli viene affidato il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si ingerisce concretamente nell’organizzazione dei lavori.

 

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 3717 del 28 gennaio 2014 (u. p. 8 gennaio 2014) -  Pres. Squassoni – Est. Scarcella – P.M. Lettieri - Ric. Q. G..  - Il direttore dei lavori è responsabile di un infortunio quando gli viene affidato con clausola contrattuale il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si inserisce in concreto nei lavori stessi.

 

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 -  Ric. G. G. e M. B. - Il direttore dei lavori per conto del committente non può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata e rigorosamente provata e documentata la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere. Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 14787 del 31 marzo 2014 (U. P. 23 gennaio 2014) -  Pres. Sirena – Est. Massafra – P.M. Policastro - Ric. P. M. e A. C.. 

 

Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 14787 del 31 marzo 2014 (U. P. 23 gennaio 2014) -  Pres. Sirena – Est. Massafra – P.M. Policastro - Ric. P. M. e A. C..

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 21205 del 31 maggio 2012 (u. p. 17 aprile 2012) -  Pres. Sirena – Est. Marinelli– P.M. Geraci - Ric. (omissis) - Il direttore dei lavori, in relazione al potere di sospensione o di interdizione dei lavori in caso di una evidente pericolosità e di violazioni della buone regole dell’arte, assume anche una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

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