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			"Personale strutture sanitarie: esposizione al Covid-19 e riconoscimento d'infortunio"
fonte INAIL / INFORTUNI
 
			
			
			20/03/2020 - 
	
		
La nota, chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
			
	
		
Necessaria la denuncia/comunicazione d'infortunio
	
		
	
		
	
		
	
	
		
	
		Con 
			nota del 17 marzo 2020 prot. n. 3675
 sono forniti chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal 
lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al 
contagio del nuovo coronavirus. 
			
La nota, chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Necessaria la denuncia/comunicazione d'infortunio
	L'
		Azienda sanitaria locale
 o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza 
del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o 
privato, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri 
casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio. Per i datori
 di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione 
d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque 
assolto con la denuncia/comunicazione d'infortunio.
Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio.
Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.
		
Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio.
Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.
	Esclusioni e casi di infortunio in itinere
	Sono
 esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità 
pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo 
caso, sono tutelati per l'intero periodo di quarantena e quello 
eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che 
determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. 
Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi di infortunio in itinere.
			
			
			
			Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi di infortunio in itinere.
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