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"Certificati gas fluorurati, proroghe al 15 giugno: chiarimenti dal Ministero ambiente"

fonte Ministero Ambiente / Normativa

30/03/2020 - Con Circolare del Ministero Ambiente n.20460 del 23 marzo 2020 (in allegato) il Ministero conferma la proroga al 15 giugno 2020 anche per le certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra in base a quanto previsto dall'articolo 103, comma 2 del DL CURA ITALIA.
Un rinvio analogo a quanto previsto dal Comitato Gestori per le iscrizioni all'Albo e coerente con le ulteriori proroghe ambientali disposte dal DL 18/2020 per le comunicazioni ambientali (fra cui il MUD).

In particolare, ai sensi della circolare 20460/2020:
• i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi fino al 15 giugno;
• al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi;
Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi.

La certificazione dei gas fluorurati: normativa di riferimento
La normativa di riferimento risale al il D.P.R. n. 146/2018 che da attuazione in Italia al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, disciplinando il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Agli articoli 7 e 8 si richiede alle persone fisiche e imprese che svolgono le citate attività di essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il certificato, di validità decennale per le persone fisiche e quinquennale per le imprese devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.

Estensione delle certificazioni
Vista l'emergenza epidemiologica da COVD-19, i certificati rilasciati a persone fisiche e imprese in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Per rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati dovranno accedere alla pagina loro riservata sul Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), così da prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto previsto dal DL CURA ITALIA (articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

ACCREDIA, organismo unico nazionale di accreditamento è designato ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di certificazione, e si adopererà per monitorare l'attività degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di prorogare fino al 15 giugno 2020, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel detto periodo.
ACCREDIA ulteriormente, con la Circolare Tecnica n.10/2020 precisa che gli Organismi di certificazione sono invitati a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria. Tuttavia, nei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, è possibile effettuare in remoto anche gli esami di certificazione delle persone fisiche.
Si richiede al contempo che il CAB mantenga, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze già presentate per le richieste di certificazione) e mantenga registrazioni della prova pratica che potrà essere svolta tramite video chiamata "in diretta" in cui il candidato effettuerà le prove richieste dall'esaminatore su di un impianto a cui può accedere assicurando il rispetto dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo e DPCM 22 marzo 2020.

Sarà quindi UNIONCAMERE, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, a mettere a disposizione gli strumenti telematici che consentiranno la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione, del prolungamento al 15 giugno della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
L'elenco di persone e imprese certificate resteranno visibili nella "Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate" del Registro.

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