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"Rifiuti, è quasi addio alla Tarsu"

fonte Italia oggi sette, V.Dragani / Ambiente

01/06/2009 - Si avvicina il passaggio da tassa a tariffa per lo smaltimento di rifiuti urbani, che comporterà, quindi, un addio alla cosiddetta Tarsu. Sulla quale, tra l’altro, proprio di recente l’Italia è stata bacchettata dall’Unione europea. Previsto già dal dlgs 22/1997 (cd. «decreto Ronchi»), regolamentato dal dpr 158/1999 e confermato dall’attuale dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale»), il sistema tariffario per la gestione dei rifiuti non è mai completamente decollato, a causa dei continui slittamenti disposti normativi (l’ultimo dei quali sancito dal dl 208/2009) che hanno di fatto mantenuto in vita su quasi tutto il territorio nazionale il sistema tributario fondato sulla tassazione istituito con il Dlgs 507/1993 (disciplinan te, come accennato, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni). Una vera e propria soluzione di tale continuità è tuttavia stata «programmata» dal dl 208/2009 (come convertito in legge 13/2009) in base al quale se entro il 30 giugno 2009 il ministero dell’ambiente non adotterà il nuovo e citato regolamento sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani previsto dall’articolo 238 del «Codice ambientale» i comuni che intendano farlo potranno adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (ossia, ai sensi del dlgs 507/1993). Come però accennato, alla luce della posizione dell’Ue anche il sistema tariffario potrebbe subire ripercussioni sul piano del rispetto del principio comunitario del «chi inquina paga», complice la norma del dlgs 152/2006 che impone comunque di tener conto nella modulazione della tariffa anche del livello di reddito dei soggetti obbligati al pagamento. Il passaggio al sistema tariffario promette tuttavia di introdurre un criterio più aderente al principio comunitario della proporzionalità nella modulazione dei costi per la gestione dei rifiuti. L’attuale «Tarsu» ha infatti come presupposto l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte nel territorio comunale ed è commisurata alle superfici imponibili e al coefficiente di produttività quantitativa stimato per l’uso del locale. La tariffa invece, per definizione «prezzo» di una contro prestazione effettivamente erogata dal servizio pubblico, dovrà (in base alla definizione datane dal dlgs 152/2006) essere composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

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