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"RSPP inadeguato? risponde il datore di lavoro"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

01/09/2009 - La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27819/2009 del 10 luglio ha chiarito sulla responsabilità antinfortunistica e per morte del lavoratore. In merito ad un incidente occorso ad un operaio di un cantiere autostradale, la Corte ha confermato la condanna di omicidio colposo, emessa in sede d’Appello, a carico del titolare della società di opere stradali. A nulla sono valse le argomentazioni del ricorrente che sottolineava come nel cantiere fosse presente un addetto alla sicurezza. I giudici della quarta sezione penale escludono che la presenza in cantiere del responsabile sia sufficiente ad esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente. Il datore di lavoro può infatti delegare ad altri i suoi doveri di "osservanza e sorveglianza" delle norme antinfortunistiche, ma è necessario che la persona preposta sia tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento. Se l’incaricato, come nel caso di specie, non soddisfa tali requisiti minimi e non riesce a "garantire l'incolumità dei lavoratori" le responsabilità restano interamente a carico del proprietario della ditta. Questi ha peraltro l’obbligo di istruire il personale circa i rischi inerenti all'attività svolta, adottando nel contempo le opportune misure precauzionali e di controllare in maniera continua ed effettiva che la strumentazione professionale venga utilizzata correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza problemi.

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