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"Rifiuti, nuovi obblighi di gestione "

fonte Italia oggi sette, V.Dragani / Ambiente

05/10/2009 - Autoriparatori obbligati a consegnare dal 26 settembre i pezzi usati ai centri di raccolta rifiuti e produttori di apparecchiature. elettriche ed elettroniche (cosiddette «Aee») chiamati a comunicare entro, il 31 dicembre 2009 al loro «registro nazionale» i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nel biennio precedente. Queste le nuove prescrizioni in tema di rifiuti dettate dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 (G.U del medesimo giorni, n. 223), il provvedimento «salva infrazioni», adottato dal governo per dare esecuzione a diversi obblighi comunitari ed arginare le relative procedure d’infrazione. Vecoli fuori uso Dal 26 settembre 2009 le imprese di autoriparazione devono, se tecnicamente fattibile, consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalla riparazioni dei veicoli (ad eccezione delle parti destinate per legge ai relativi consorzi obbligatori di raccolta) ad uno dei centri di raccolta organizzati dai produttori degli automezzi (ex articolo 5,comma 3, dlg 209/2003). La consegna deve essere effettuata tramite un operatore autorizzato alla gestione di rifiuti : in caso di impresa iscritta all’Albo gestori ambientali può essere invece effettuata direttamente dall’autoriparatore. Strettamente connesso a tale adempimento, il parallelo obbligo che il dl 135/2009 pone in capo ai produttori di componenti di veicoli, tenuti dalla stessa data a mettere a disposizione dei centri di raccolta autorizzati a messa in sicurezza e demolizione dei veicoli a fine vita adeguate informazioni su demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti reimpiegabili La disciplina della gestione dei veicoli fuori uso, lo ricordiamo, è dalla data di entrata in vigore del nuovo «Codice ambientale» (dlgs 152/2006. operativo dal 29 aprile 2006) recata da due diversi provvedimenti, ossia: in primis, dal dlgs 209/2003 citato, salvato nella sua vigenza dall’articolo 231 del dlgs. 152/2006, recante i requisiti tecnici che tutti i centri di raccolta ed impianti di trattamento dei rifiuti in parola devono osservare nonché le specifiche norme per la gestione dei veicoli a motore giunti afine vita appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato. II, parte A, della direttiva 70/1567Cee e dei veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce (con esclusione dei tricicli a motore); in via residuale, dal medesimo «Codice Ambientale», che disciplina esclusivamente la gestione dei veicoli a fine vita non rientranti nello specifico e descritto campo di applicazione del Dlgs 203/2003. Aee/Raee. Tutti rivolti al rilevamento dei flussi delle «Aee» immesse sul mercato, al fine di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici («Raee») saranno ripartiti, gli obblighi stabiliti dall’articolo 5 del dl 135/2009 in capo ai produttori dei beni in questione. L’articolo 5 del decreto d’urgenza impone infatti ai produttori di «Aee»di comunicare al «Registro nazionale Raee» entro il 31 dicembre 2009 i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008 ed ai soggetti già iscritti dal 2006 di confermare i dati relativi a tale anno, comunicati al momento dell’adesione. Ancora, in base al medesimo dl 135/2009 i sistemi collettivi di gestione dei Raee (ed i singoli produttori non aderenti a questi) dovranno comunicare entro la stessa data ed al medesimo registro nazionale i dati relativi alle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008. Il registro nazionale in parola (tecnicamente, «Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche») è il repertorio al quale devono obbligatoriamente iscriversi i produttori di «Aee» che intendono immettere legalmente sul mercato i propri prodotti. Il registro è stato istituito presso il minambiente dal dlgs 151/2005 (il provvedimento, nazionale sull’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e smaltimento dei rifiuti) ed il suo funzionamento è regolato dal dm 25 settembre 2007, n. 185, regolamento che (in attuazione del dlgs del 2005) detta le specifiche modalità di iscrizione e sancisce il generale obbligo (ora specificato dal dl 135/2009) per i produttori di comunicare annualmente le quantità di Aee immesse sul mercato, reimpiegate, riciclate o recuperate. Il dlgs 151/2005, lo ricordiamo, ha introdotto limitazioni all’uso di sostanze dannose per ambiente e persone nelle Aee ed un sistema di gestione dei Raee fondato su raccolta differenziata, trattamento e recupero, con oneri economici a carico di produttori e distributori di apparecchiature nuove.

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