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"Sicurezza attrezzature: in GUCE i requisiti minimi"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

06/10/2009 - È stata pubblicata in GUCE la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE 2009/104/CE del 16 settembre relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Si tratta della seconda Direttiva particolare su queste tematiche che incide sulla Direttiva di riferimento in materia di attrezzature (Direttiva n.89/391CEE): quest’ultima si applica interamente alle attrezzature di lavoro durante lo svolgimento delle attività, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nell'atto in questione. Le nuove disposizioni europee si dividono in otto articoli e due allegati tecnici. Un intero Capo è dedicato agli Obblighi del datore di lavoro. In particolare l’articolo 4 richiede che il datore di lavoro che si procura o mette a disposizione dei lavoratori attrezzature entro specifiche date di riferimento, debba assicurarsi che esse soddisfino i requisiti minimi di sicurezza previsti nel nuovo allegato I della Direttiva. Viene comunque anche previsto che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, possano fissare le modalità con cui raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi che vengono stabiliti dall’allegato II della Direttiva. Ulteriori precisazioni riguardano poi la verifica delle attrezzature di lavoro che dovrà svolgersi dopo l’installazione, prima della messa in esercizio e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente (articolo 5). Particolari accortezze vanno mantenute per attrezzature di lavoro che presentino un rischio specifico (articolo 6). Una menzione anche al rispetto dei principi ergonomici (articolo 7) all’atto dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute. Viene inoltre raccomandata adeguatezza nella informazione (articolo 8) e formazione dei lavoratori (articolo 9), che operano sulle attrezzature di lavoro, con particolare attenzione a i rischi specifici dei macchinari.

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