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"Adempimenti soft nei lavori edili"

fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

04/11/2009 - Adempimenti soft per la sicurezza lavoro se l'opera edile non è complessa. Quando si tratti di lavori privati non soggetti al permesso di costruire e comunque di importo inferiore ai 100 mila euro, i committenti possono nominare soltanto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale svolgerà anche i compiti affidati dalla legge al coordinatore per la progettazione (la cui nomina può essere evitata). Lo precisa la circolare n. 30/2009 del ministero del lavoro che illustra l'applicazione delle nuove norme in materia di sicurezza del lavoro (dlgs n. 106/2009 di modifica del dlgs n. 81/2008, il Tu sicurezza) ai cantieri edili privati. Cantieri e sicurezza. I chiarimenti riguardano l'applicazione delle specifiche misure di prevenzione (sicurezza lavoro) previste per i cantieri, vale a dire qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione etc., permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, etc). I chiarimenti, in particolare, riguardano le misure di prevenzione da adottare quando nei cantieri, come prima definiti, è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non con- temporanea. In tali casi, il Tu sicurezza impone al committente (che è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata) o al responsabile dei lavori (il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i suoi compiti): prima dell'affidamento dei lavori di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; contestualmente all' affidamento dei lavori di designare il coordinatore per la progettazione. Entrambe le predette figure di «coordinatore» (per l'esecuzione dei lavori e per la progettazione) hanno il compito di monitorare e verificare l'applicazione delle misure sulla sicurezza. Il primo (il coordinatore per l'esecuzione dei lavori) durante lo svolgimento delle attività; il secondo (il coordinatore per la progettazione) in sede di progettazione (appunto) dei lavori. I chiarimenti. Il dlgs n. 106/2009 (modifiche al Tu sicurezza), tra le altre novità, ha previsto una specifica ipotesi di disapplicazione del predetto obbligo. Infatti, ha stabilito che nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque d'importo inferiore a 100 mila euro, il committente (e neanche il responsabile dei lavori) non è tenuto a designare il coordinatore per la progettazione, perché in tal caso le funzioni di tale coordinatore vengono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. A riscontro di numerose richieste di chiarimento, la circolare n. 30/2009 del ministero precisa che «tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione». In tali casi, chiarisce meglio il ministero, «il coordinatore per l'esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni» che il Tu (articolo 91) «attribuisce al coordinatore per la progettazione ». In via di principio, spiega il ministero, si tratta di compiti che devono essere svolti durante la progettazione dell'opera; e, pertanto, il Tu (articolo 90, comma 3) prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, aggiunge il ministero, nelle ipotesi di deroga in esame (lavori edili privati di lieve complessità fino a 100 mila euro), «il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione».

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