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"Stop, ultima parola agli ispettori"

fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

16/11/2009 - Potere discrezionale per l'ispettore nell'ordinare la sospensione dell'attività d'impresa. Sebbene lo stop debba essere «di norma» adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti (lavoro nero e reiterate violazioni alla sicurezza), l'ispettore deve sempre valutare eventuali circostanze particolari che suggeriscano sotto il profilo «dell'opportunità» di non adottarlo. A precisarlo, tra l'altro, è il ministero del lavoro nella circolare n. 33/2009. La nota, superando le precedenti istruzioni, illustra la nuova disciplina della sospensione dell'attività d'impresa come è stata riformulata, a partire dal 20 agosto, dal dlgs. n. 109/2006 di modifica del dlgs. n. 81/2008 (T.u. sicurezza). Chi può sospendere l'attività. Con le modifiche al Tu sicurezza innanzitutto, viene chiarita la competenza in ordine all'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa. Soggetto affidatario di tale potere non è più il «personale ispettivo», ma gli organi di vigilanza del ministero del lavoro e delle Asl. Potrebbe sembrare una mera modifica lessicale- invece, il ministero del lavoro ha spiegato che ciò comporta che titolare del potere è la struttura e cioè «l'Ufficio» da cui dipendono i funzionari ispettivi ( ministero del lavoro e Asl) ufficio che in virtù del rapporto interorganico esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo. Le competenze. II potere di sospendere un'attività imprenditoriale è esercitabile per due ragioni. Qualora il personale ispettivo del ministero del lavoro riscontri la presenza sul luogo di lavoro di dipendenti «in nero» e «in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute della sicurezza sul lavoro». E stata abrogata (già con il dl n. 118/2008 convertito dalla legge n. 133/2008) l'altra ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della disciplina sui tempi di lavoro. L'accertamento sulla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire «nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza». Ciò significa, allora che per il personale ispettivo del ministero del lavoro è possibile sospendere solo a fronte di violazioni della normativa prevenzionistica in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza all'accertamento. Tali ambiti sono individuati dall'articolo 13, comma 2, del T.u. sicurezza in base al quale la competenza del personale ispettivo del ministero del lavoro è relativa ai seguenti ambiti: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o. temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del presidente del consiglio dei ministri in relazione alle quali il personale ispettivo del ministero del lavoro svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro. Evidentemente il personale ispettivo delle Asl, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico. Stop a discrezione dell'ispettore. Anche dopo le modifiche del dlgs n. 106/2009 è rimasta la natura discrezionale del provvedimento di sospensione. Discrezionalità che investe entrambe le ipotesi di adozione del provvedimento, cioè sia nel caso d'impiego di lavoratori in nero sia in caso di gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche. Secondo il ministero del lavoro, il provvedimento di sospensione va «di norma» adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo «dell'opportunità», di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate alle esigenze di salute e sicurezza sul lavoro; in altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi «è opportuno» non emanare alcun provvedimento. Il ministero dunque suggerisce di non adottare il provvedimento quando tare il provvedimento quando sua volta situazione di pericolo per l'incolumità di lavoratori anche se di altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, per esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi). In relazione alla sospensione dell'attività per impiego di lavoratori in nero, secondo il ministero, in considerazione delle evidenti ripercussioni socio-economiche che il provvedimento potrebbe determinare, appare opportuno non adottarlo quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti o alle attrezzature (per esempio nelle attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (per esempio frutti giunti a maturazione allevamento animali). Aziende con un solo occupato. Rappresenta una novità il vero e proprio limite all'adozione del provvedimento di sospensione, dato dalla presenza di un solo lavoratore occupato. Ipotesi, peraltro, già prevista con la Direttiva del ministero del lavoro del 18 settembre 2008 sulle ispezioni, laddove stabilisce che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore in nero risulti runico occupato dall'impresa. In tale ipotesi, l'eventuale accertamento circa l'impiego di un lavoratore in nero, pur non consentendo l'emanazione del provvedimento di sospensione, comunque comporterà l'allontanamento del lavoratore (in nero) sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza (per esempio visite mediche, formazione e informazione). Il ministero, inoltre, ha precisato che per lavoratore «occupato» deve intendersi qualsiasi prestato re di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (per esempio collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).

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