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"In studio la sicurezza è d'obbligo "

fonte Italia Oggi, Antonio G. Paladino / Acqua

04/12/2009 - Il dottore commercialista che non ha personale alle sue dipendenze, ma solo praticanti, ha comunque l'obbligo di provvedere alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. Lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in un recente parere, con cui impone al professionista privo di dipendenti di osservare tutte le prescrizioni imposte dal dlgs n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora accolga nel proprio studio uno o più praticanti. Nessun settore di attività produttiva lavorativa, nè alcuna tipologia di lavoratore è tralasciata dalle prescrizioni imposte dal citato dlgs, si legge nel parere in osservazione. Infatti, la disciplina è estesa a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio, nonchè a tutti i lavoratori e ai soggetti ad essi equiparati. Per sgomberare il campo da dubbi, il parere precisa che, preliminarmente si dovrà verificare se le norme del dlgs n. 81/2008 si applicano anche ai commercialisti. All'articolo 3, comma 11, del citato decreto, si prescrive che le disposizoni sugli obblighi della sicurezza si impongono "ai lavoratori autonomi ex art. 2222 del codice civile". Ora, precisa il parere, l'articolo 2230cod. civ. disciplina il contratto di prestazione d'opera intellettuale come "paticolarità", del più generale contratto d'opera ex art. 2222". Pertanto, il riferimento ai lavoratori autonomi posto dal dlgs n.81/2008, va esteso anche ai profssionisti che rrendono servizi oggetto del contratto d'opera intellettuale, compresi i dottori commercialisti esperti contabili. Posto ciò, il parere ricorda che i tirocinanti, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono considerati "alla stregua di lavotatori indipendenti ". Pertanto, si ritiene che il professionista che accolga uno o più dipendenti o tirocinanti nel proprio studio, sia soggetto agli obblighi di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dovrà adempiere a numerosi obblighi, "similmente per quanto accade per ogni datore di lavoro". A titolo esemplificativo, il parere del Cndcec rileva che il professionista dovrà utilizzare attrezzature conformi alla legge, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, nel caso in esame, potrà coincidere con la stessa professionalità.      

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