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" Gare, chiarimento sui requisiti "

fonte Italia Oggi, Andrea Mascolini / Edilizia

16/12/2009 - Per le gare di ingegneria e architettura, fino a fine dicembre 2010, la norma del Codice che consente di dimostrare i requisiti di ammissione alla gara su un arco temporale più ampio è applicabile soltanto al fatturato quinquennale e all'organico medio annuo del triennio, ma non ai requisiti decennali sui servizi svolti e sui servizi "di punta". E' quanto ha chiarito il ministero delle infrastrutture, con la circolare del 12 novembre 2009 n.4649 firmata dal direttore generale per la regolamentazione dei contratti pubblici, Bernadette Veca. Il chiarimento riguarda l'art. 253 comma 15 bis del dlgs. 163/06 che consente fino al 31 dicembre 2010 di documentare i requisiti per l'accesso alle gare di servizi di ingegneria e architettura, con riguardo ai migliori tre anni del quinquiennio e ai migliori cinque del decennio. "La circolare, dopo aver riconosciuto che l'ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione ddel possesso dei requisiti minimi introdoce una maggiore flessibiltà per la qualificazione dei concorrenti", anche "al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici", chiarisce che il comma 15-bis riguarda i requisiti previsti per i servizi di ingegneria e architettura dal dpr 554/99, ritenendo tali norne (art.66, comma 1 del dpr 554/99), "di dettaglio", implicitamente compatibili con il Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti devono quindi fare riferimento, nell'applicazione della disposizione agevolativa del "terzo correttivo", ai requisiti del regolamento articolati su base triennale, quinquinnale e decennale e non ai requisiti generali del Codice (art. 41 e 42) che riguardano, per tutti i tipi di appalto, soltanto l'ultimo triennio. Ciò detto, il ministero specifica che la norma a sua volta si applica a tutti i quattro requisiti previsti dalla disposizione regolamentare, ma "incide sui soli requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'art. 66 del dpr 554/99 per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquiennale e triennale. Pertanto relativamente al fatturato quinquinnale "globale", cioè per servizi di ingegneria e architettura, dovranno chiedersi requisiti dei migliori cinque anni del decennio precedente. Per il requisito triennale dell'organico medio annuo dei tecnici, nei bandi si dovrà consentire la prova facendo riferimento ai tre migliori anni del quinquiennio precedente. Per gli altri due requisiti, il ministero afferma che la norma del Codice risulta inapplicabile, "in quanto la riduzione del periodo decennale determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza". Viene anche chiarito che la norma "incide esclusivamente rispetto all'attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo", che non può essere limitata ai soli "lavori da progettare", ma si refirisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare.

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