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"La sicurezza diventa globale "

fonte Italia Oggi, Gaetano Veneto / Sicurezza sul lavoro

18/12/2009 - Il primo intervento in Italia a tutela della salute e contro gli infortuni dei lavoratori si ebbe con la legge 17 marzo 1898 n. 80 integrata da una Novella del 1904 che imponeva, come mai prima, ai datori di lavoro di imprese industriali di rilevanti dimensioni l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile dai danni da infortuni occorsi ai loro dipendenti. Con tale intervento l'ancor giovane stato unitario rivelava già un'acerba sensibilità al problema degli infortuni sul lavoro adottando una politica attiva in tema di cui si avvertiva la necessità in considerazione delle emergenti esigenze del mondo del lavoro industrializzato. Operando un salto storico denso di eventi, la successiva tappa legislativa da cui, in merito al tema che ci occupa, non può prescinderersi, può individuarsi nell'art. 2087, che dispone: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità e personalità morale del lavoratore". L'intreccio tra il dettato codicistico e la successiva grande e organica legge n.626 del 1994 ha profondamente modificato la cultura del lavoro, anche alla luce dell'art. 32 della Costituzione. Nel 1948 il Costituente aveva imposto nel Titolo II della Carta, all'interno dei rapporti etico-sociali, al primo comma dell'art. 32 Cost. il principio che: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...". Così, da un lato veniva riempita di nuovi contenuti la norma codicistica prima citata (art.2087) in tema di tutela delle condizioni di lavoro, dall'altro si poteva successivamente ritenere angusto e rapidamente invecchiato il modello predisposto dalla legge 626/94, tutto preposto a una protezione del "lavoratore subordinato" nelle "aziende medio-grandi", mentre la società italiana aveva cominciato a cambiare modelli organizzativi aziendali e, sotto altri aspetti, tipologie del rapporto di lavoro con una fioritura di nuovi contratti quasi tutti previsti da un'altra grande Novella, la cosidetta legge Biagi del 2003 all'inizio del nuovo secolo. Il nuovo T.u. 81 del 2008 con le sue recenti modifiche e integrazioni contenute nel dlgs 106/2009, in breve sintesi, può essere così letto attraverso alcune grandi novità che segnano i primi anni di questo nuovo millenio. Una prima grande novità: nella intitolazione stessa della legge non si parla più soltanto di sicurezzza del lavoro e dei lavoratori ma, più ampiamente, di "sicurezza nei luoghi di lavoro". Questa novità lessicale segnala che è cambiato l'obbiettivo, si è ampliato il campo di intervento e la platea dei destinatari. Il concetto di sicurezza diventa "globale" e attraverso esso si tende alla protezione della salute del cittadino come sancita dall'art. Cost., prima indicato, così concernendo non solo il lavoratore ma ogni collaboratore del datore di lavoro e perfino il terzo, il cittadino utente che goda di o fruisca di beni e servizi sul luogo di lavoro. Un altro grande valore introdotto nella legge è quello concernente l'accento posto sulla prevenzione e formazione dei lavoratori: si introduce così un concetto, affatto nuovo rispetto al passato, consistente nel passaggio da una legislazoine volta a colpire la patologia di un bene violato (la sicurezza, appunto) a una tesa a garantire e sviluppare la fisiologia dello stesso bene, la sicurezza, attraverso la formazione, dei destinatari, e l'incentivazione della prevenzione. Infine, ma non da ultimo, il T.u. 81/08 e la Novella 106/09, combinati insieme, predispongono un nuovo sistema sanzionatorio che, senza demonizzare la violazione delle norme, prevede un'articolazione e flessibiltà delle pene che, se ben gestite, comeè auspicabile, possono servire in funzione monitoria e correttiva ancor più e prima che afflittiva. Se nella pratica la nuova normativa vedrà attuati questi valori, il nostro paese finalmente potrà perdere il triste primato tra gli stati industrializzati di mancata o debole tutela della salute, in particolare nel campo degli infortuni e delle malattie professionali.

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