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"Più voucher in casa e In azienda "

fonte Il Sole 24 ore, Temistocle Bussino / Normativa

01/02/2010 - Vìa libera ai lavori flessibili e saltuari, adatti alla congiuntura economica, purché sia rispettato il "codice" di regole precise. In questi anni il legislatore ha emanato una serie di disposizioni con un duplice obiettivo: aiutare le imprese a fronteggiare instabilità e variabilità della domanda di mercato; arricchire la gamma degli strumenti in grado di assicurare trasparenza al mercato del lavoro fornendo adeguataveste giuridica a rapporti di lavoro precedentemente non regolari e migliorando la capacità di inserimento sia dei giovani sia dei lavoratori espulsi dal mondo produttivo. Un ruolo importante spetta al lavoro occasionale accessorio, al lavoro intermittente e al lavoro parasubordinato, senza dimenticare il contratto a tempo determinato o l`utilizzo della somministrazione dimapodopera. Ci soffermiamo, in questa pagina, sui principali aspetti relativi al lavoro accessorio, le cui ipotesi di utilizzo sono state ampliate dalla Finanziaria 2010, nonché a fornire alcuni spunti di riflessione sul lavoro a chiamata e sul lavoro autonomo occasionale. Il lavoro accessorio Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte senza l`instaurazione (e gli obblighi) di un classico rapporto di lavoro ma che devono, tuttavia, essere caratterizzate dallo svolgimento occasionale e per brevi periodi dell`attività, risolvendo così questioni contingenti e non strutturali. Questi prestazioni non devono dar luogo complessivamente, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a Smila euro nel corso dell`anno solare o 3mila euro per i soggetti che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito. Il pagamento della prestazione, da valutare in maniera opportuna, avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l`Inps e quella assicurativa presso l`Inail. Possono beneficiarne sia i privati (le famiglie) sia le imprese a prescindere dalla forma societaria e dal settore produttivo e sono interessati in primo luogo giovani studenti, pensionati, soggetti percettori di sostegno al reddito come la disoccupazione o i lavoratori part-time. Fra le attività possibili vi sono le manifestazioni fieristiche, la vendita porta a porta, lavori di giardinaggio. In particolare, tra i datori di lavoro, sono interessate le imprese agricole nonché tutte le imprese familiari di qualsiasi settore produttivo. Nel settore agricolo sono destinatari delle norme gli imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani, oppure gli imprenditori con volume d`affari non superiore a 7mila euro, per prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali. Tra le imprese familiari, vanno individuate, inoltre, quelle operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall`imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di Sas e socio di Srl) e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono -iscritti i titolari c/o soci dell`impresa familiare stessa. Tra le numerose ipotesi di utilizzo, si segnala il ricorso dei voucher per il lavoro domestico, sebbene debba trattarsi di attività non riconducibile né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (rapporto di lavoro domestico) né aregolamentazioni contrattuali afferenti a tale ,ambito lavorativo. Il lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente è un rapporto di natura subordinata che può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e intermittente ovvero per periodi predeterminati. Nel lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è incerto lo stesso svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto il datore di lavoro ha la facoltà discrezionale di richiederne l`effettuazione in funzione di contingenti esigenze produttive e organizzative, generalmente non programmabili. Caratteristicaprincipale del lavoro intermittente, pertanto, è l`indeterminatezza del rapporto e l`alternarsi di fasi in cui non c`è l`effettiva prestazione lavorativa (con l`eventuale attesa della chiamata da parte del datore di lavoro) e fasi in cui la prestazione viene fornita. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso non solo a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato cd in tal caso, aspetto interessante, non si applica la disciplina in materia di contratti a termine contenuta nel Dlgs 368/2001. Ciò significa, per esempio, che anche in assenza delle ragioni di carattere sostitutivo, produttivo, organizzativo e tecnico è possibile procedere a un`assunzione a tempo determinato di un lavoratore a chiamata.

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