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"Per l'incidente in itinere meglio il verbale di polizia "

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

16/02/2010 - Un vademecum su come comportarsi quando si incorre in un infortunio sul lavoro o mentre ci si sta recando a scuola. Lo ha predisposto l'ufficio scolastico provinciale di Bari e lo ha trasmesso alle scuole della provincia con una nota di gennaioo (prot.139). Il provvedimento parte da una ricognizione della normativa di riferimento e poi spiega cosa fare, punto per punto, per chiedere il riconoscimento della causa di servizio, dell'equo indennizzo, allegando anche un modulo per facilitare i relativi adempimenti. Insomma, più che di un dispositivo, si tratta di un promemoria che può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale. Compreso il modulo, oppurtunatamente adattato. L'ufficio ha ricordato che la normativa regolamentare di riferimento è contenuta nel decreto del presidente della repubblica 461/2001. E che importanti chiarimenti sulla sua applicazione sono contenuti nella circolare Inpdap n. 19 del 2 aprile 2003 e nella circolare del ministero dell'istruzione n.45 del 6 maggio 2003. Quanto alla competenza ad emetterre i relativi provvedimenti, essa rileva in capo all'ufficio scolastico regionale. Infine, l'attività preparotoria relativa al procediemento di riconoscimento dell'infermità per pausa di servizio è di competenza dell'istituzione scolastica. Le domande, dunque, devono essere presentate a scuola insieme alla documentazione di supporto. E cioè la certificazione sanitaria, la relazione del dirigente scolastico, l'elenco delle assenze per salute dell'interessato ed eventulali testimonianze. E il termine per la presentazione è fissato in 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si abbia avuto conoscenza della infermità o della lesione. Se la domanda viene presentata dopo lo scadere dei 6 mesi, la dipendenza della infermità da causa di servizio può ancora essere formalmente riconosciuta, ma non produce i benefici relativi dell'equo indennizzo, così da ottenere uno di maggiore entità. Qualora l'infermità denunciata dovesse risultare dipendente da infortunio in itinere e cioè si avvenuta durante il normale percorso di andata e di ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione, l'interessato dovrà allargare l'eventuale verbale redatto della polizia, eventuali prove e testimoniali e dovrà precisare se il tratto di strada in cui si è verificato l'infortunio rientra nel percorso abitazione-ufficio: il tutto per provare al meglio i fatti. Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.15068/2001 l'interessato deve spiegare se la strada percorsa presenta rischi diversi da quelli delle vie ordinarie di comunicazione. Per esempio se si sia trattato di una strada di montagna.

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