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"Sostituto a termine può svolgere anche mansioni diverse"

fonte Il Sole 24 ore, Patrizia Maciocchi / Normativa

22/02/2010 - L`imprenditore che, con un contratto a termine, assume un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non è obbligato a fargli svolgere le stesse mansioni della persona che è chiamato a rimpiazzare. La Corte di cassazione con la sentenza 3598 del 16 febbraio scorso - ha respinto la richiesta dei ricorrente di dichiarare nulla la data di cessazione del suo rapporto di lavoro con l`azienda che lo aveva preso per sostituire un`operaia in astensione per maternità. Il ricorrente riteneva, infatti, di aver diritto all`assunzione a tempo indeterminato per aver ricoperto un incarico diverso da quello della collega sostituita. La Corte respinge la rivendicazione affermando la possibilità per il datore di impiegare in ruoli diversi il sostituto, pur fissando dei limiti a tale discrezionalità. Uno dei punti fermi per affermare la legittimità del contratto di sostituzione - spiegano i giudici della Suprema corte - è nella coincidenza delle date dì inizio e fine rapporto con quelle di inizio e fine congedo del lavoratore da rimpiazzare. Stabilita la contemporaneità della sostituzione, i giudici specificano che l`imprenditore può procedere a una riorganizzazione dell`attività aziendale mettendo in atto gli spostamenti che ritiene più opportuni, compresa una diversa assegnazione di ruolo del dipendente a termine. Un caso, in linea con la legge 368/2001 che attuala direttiva 1999/7o/Ce sul lavoro a tempo determinato, riguarda la situazione del cosiddetto "scorrimento", quando le mansioni del dipendente sostituito vengono assunte da uno già in organico mentre al nuovo entrato vengono affidati i compiti di quest`ultimo. In ognì caso - sottolinea però il collegio di piazza Cavour deve sempre esistere una «correlazione di tipo causale» tra l`attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del dipendente sostituito. La causa del contratto a termine deve essere comunque riconducibile, anche attraverso più passaggi, all`avvicendamento con il dipendente assente che non è in grado di svolgere la sua prestazione. La valutazione della sussistenza del rapporto di correlazione causale spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità a meno che la motivazione fornita nei primi due gradì di giudizio non sia insufficiente e contraddittoria. Una circostanza che il collegio ritiene non si sia verificata nel caso esaminato, in cui il sostituto ha assolto le stesse mansioni della persona con cui c`era stato l`avvicendamento, con l`aggiunta di alcuni compiti compatibili con quelli svolti dalla dipendente in maternità. Lo jus variandi esercitato dal datore concludono i giudici non è stato diverso da quello che avrebbe potuto essere messo in atto sul dipendente stabilmente in forza presso l`azienda. I cambiamenti non hanno ecceduto, infatti, i limiti fissati dall`articolo 2103 del Codice civile, validi per tutti i lavoratori.

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