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"Disarmo di un cantiere, occorre un preposto ai lavori"

fonte redazione insic / Edilizia

23/02/2010 - Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. È la conclusione prospettata dalla sentenza della Cassazione Sezione IV Penale n. 45932/2009 che definisce opera provvisionale, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni come un manufatto che viene realizzato in un cantiere a seguito dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive o da riferirsi a tutta l’attività del cantiere. A tal proposito le opere di disarmo di un solaio in un cantiere edile rientrerebbero tra le opere provvisionali stesse indicate nell’art. 123 delD.Lgs. n. 81/2008 (ex 17 del DPR 164/1956). Ciò in quanto si tratta di manufatti utilizzati temporaneamente per il periodo necessario alla esecuzione della posa del cemento armato e quindi di opere che, una volta terminata l’opera devono essere smontate sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori. La natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell'opera giustifica l’applicazione del Testo Unico che richiede la presenza di una persona competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisionali. L’assenza del preposto, come nel caso preso in esame dalla Corte, comporta l’assunzione di responsabilità del datore di lavoro e non può essere opposta una condotta anomala del lavoratore che si sia occupato di smontare le paratie del solaio cadendo poi al suolo e infortunandosi.

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