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"Amianto, chiarimenti sui caratteri dell'esposizione professionale"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Salute

18/03/2010 - Con la sentenza 3453/2010 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps contro una pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva erroneamente riconosciuto ad alcuni lavoratori il diritto ad una rivalutazione del periodo contributivo, ai sensi dell’art.13, comma 8, della legge n. 257/1992, sul presupposto dell’avvenuta esposizione ultradecennale ai rischi dell’amianto.Nel corso delle fasi precedenti del processo era stata accertata, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, la configurabilità di un rischio da inalazione di amianto con superamento dei valori soglia fino al 1986 ma non per il periodo successivo, dove, però, vi era stata un’esposizione a rischio inalatorio pericoloso per la salute. La Corte, nel decidere sulla questione chiarisce che, per ottenere i benefici previdenziali, occorre la prova che nell’ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio e che tale esposizione si sia protratta per oltre 10 anni. Nel caso in questione manca la prova del superamento, a partire dal 1986, dei valori di soglia: viene quindi negato ai ricorrenti il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione ai rispettivi periodi di lavoro.

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