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"Cadute dall’alto, la Liguria detta regole di prevenzione"

fonte redazione salute & sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

09/04/2010 - La Regione Liguria ha approvato la Legge 15 febbraio 2010, n. 5 recante "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili". Fra le previsioni merita particolare attenzione quella che prescrive che l'assenza di rischi da caduta dall’alto debba essere certificata dal progettista attuazione del disposto di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. 30/2007. La legge regionale ha previsto che tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, devono presentare caratteri tali da eliminare tale rischio. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori. In analogia ad altre Regioni italiane, il testo di legge prevede l’installazione di un sistema di ancoraggio strutturale permanente sulle coperture, sostitutivo delle protezioni collettive, ad esempio i ponteggi. Tale sistema permette, infatti, di provvedere per gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, nonché per semplici manutenzioni in copertura, quali pulizia delle gronde o installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, alla fornitura di un sistema di ancoraggio permanente e fisso. In particolare, si legge nella relazione presentata al Consiglio, sulla legge in questione, il sistema di anticaduta deve essere pensato e progettato in funzione dell’utilizzo che avrà e, pertanto, anche il tetto, come le altre parti di un edificio, deve avere un progetto di fattibilità per le manutenzioni in copertura, iniziando dall’accesso, proseguendo per il percorso, indicando i punti dove c’è sicurezza o dove esiste un rischio di caduta, terminando con l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare. Nella legge sono reviste inoltre che le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile debbano essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

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