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"Per il Tfr non liquidato accesso facile al Fondo"

fonte Il Sole 24 ore, Temistocle Bussino / Responsabilità sociale

10/05/2010 - Accesso pi facile al Fondo di garanziaperilTfr non liquidato. E la novità sostanziale contenuta nella circolare n. 32 dell'Inps del4marzo scorso. Facciamo un passo indietro: la legge n. 297/82, oltre a modificare la precedente disciplina del Tfr, ha creato un Fondo di garanzia per dare tutela ai lavoratori nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, non fossero corrisposti il Tfr e le ultime tre mensilità. Condizione per accedervi è l'insolvenza dcl datore di lavoro, che va diversamente intesa e provata a seconda che il datore di lavoro sia o no assoggettabile a fallimento. Nel primo caso il Fondo interviene quando il fallimento viene dichiarato aperto e quando il credito del Tfr e delle ultime mensiità, con la verifica del passivo, viene incluso fra i debiti accertati, A questo punto il Fondo di garanzia liquida i crediti del lavoratore e subentra a lui nella procedura fallimentare. Se viceversa il datore di lavoro non è soggetto fallibile ad esempio imprenditore agricolo o con dimensioni contabili inferiori a quelle previste dalla legge fallimentare , l'insolvenza va provata in altro modo: con l'in- fruttuoso tentativo di aggredire e sottoporre ad esecuzione forzata i beni del debitore (articolo 2 comma della legge 297/82). Così, nell'impossibilità di un'azione collettiva dei creditori, il lavoratore pu intraprendere un'azione individuale. Sembrava che la garanzia del Fondo potesse essere sempre invocata. In realtà non era così, dal momento che' in casi specifici, pur essendo impedito l'accesso alle regole del fallimento, veniva altresì vietato il ricorso all'azione individuale. Le anomalie erano concentrate su due punti. Il loro superamento è dovuto a una pi ampia defmizione di insolvenza, contenuta nella direttiva 2008/94, di fatto poi accolta dalla giurisprudenza (Cassazione civile n. 1178/2009) che infine ha indotto l'Inps ad aggiornare le regole dell'intervento del Fondo.Il primo punto di anomalia, che impediva il ricorso al Fondo, sipresentava quando, pur essendo il datore di lavoro teoricamente assoggettato alla legge fallimentare, di fatto il fallimento non poteva essere aperto facendo cadere la condizione essenziale per l'intervento del Fondo.I casi concreti di non apertura del fallimento sono due: - l'impresa è stata cancellata da oltre un anno; - l'ammontare complessivo dei debiti è inferiore a 30 mila euro. La circolare lnps di marzo modifica la parte della precedente (n. 74/2008), consentendo il riesame delle domande e rende possibile al lavoratore di chiedere le prestazioni del Fondo in base all'azione individuale (articolo 2 comma 5 della legge n 297/82). In tal modo la tutela del Fondo opera anche quando la cessazione dell'impresa da parte del datore di lavoro impedisce di aprire il fallimento a suo carico. E veniamo alla seconda anomalia: il credito per Tfr era provato soltanto quando veniva incluso nello stato passivo del fallimento. La circolare n. 32/2010 consente adesso al lavoratore di provare il suo credito anche quando, per insufficienza dell'attivo, non si dà luogo allo stato passivo. E in tal caso necessaria un'azione individuale contro il debitore. Se l'azione rimane infruttuosa, è possibile richiedere l'intervento del Fondo, avendo cura di allegare alla documentazione la copia del decreto di mancata verifica dello stato passivo.

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