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"Progetti certificati per i lavori"

fonte Il Sole 24 Ore, Alberto Barbiero / Edilizia

12/07/2010 - Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici razionalizza la disciplina del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, garantendo l'ottimale configurazione progettuale degli interventi e la loro verifica. La novità più importante è la descrizione dello studio di fattibifità (articolo 14), che colma una lacuna e, soprattutto, fornisce un quadro preciso per l'illustrazione delle caratteristiche dei lavori. Mediante tale strumento la stazione appaltante deve sviluppare anche l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione individuata, nonché far rilevare la verifica della possibile realizzazione delle opere mediante i contratti di partenariato pubblico privato. La disciplina attuativa del codice delinea elementi di maggior dettaglio anche nelle fasi successive. Il responsabile del procedimento è infatti chiamato a produrre il documento preliminare all'avvio della progettazione in modo più approfondito (articolo 15), nonché a precisare le spese per progettazione, coordinamento sicurezza, assistenza al Rup, commissione giudicatrice (articolo 16). I profili di composizione documentale dei tre livelli di progettazione (articoli 17-43) sono più dettagliati rispetto al Dpr 554/1999 epi coerenti con le previsioni configurative dell'articolo 93 del codice, nonché attualizzati alla disciplina sulle misure di sicurezza del Dlgs 81/2008. La garanzia dell'impostazione efficace dei dati progettuali è sancita da una irinovativa disciplina della verifica e della validazione, che innesta nella struttura regolativa molti profili procedurali. La verifica è finalizzata ad accettare la conformità della soluzione prescelta alle disposizioni contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Mediante tale percorso (articoli da 44 a 59) la stazione appaltante accetta alcuni elementi essenziali per la realizzazione ottimale dell'opera, tra i quali la completezza della progettazione, la coerenza del quadro economico. L'appaltabilità della soluzione prescelta, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. Le maggiori novità si rinvengono nell'individuazione delle strutture tecniche della stazione appaltante come soggetti deputati in via prioritaria alle attività di verifica (articolo 47). Il ricorso a soggetti estemiè consentito (articolo 48) quando la stazione appaltante non può utilizzare strutture tecniche proprie o di altre amministrazioni che agiscono come centrali di committenza, peraltro con riferimento a operatori specificamente accreditati e scelti con procedure di gara (articoli 50 e 51), poiché l'attività si conflgura come appalto di servizi. ll regolamento attuativo definisce un percorso operativo al quale la stazione appaltante deve attenersi, rispettando i criteri generali per la verifica (articolo 52) ed eseguendo un controllo accurato degli elementi documentali (articolo 53 ), secondo una metodologia che prevede la formalizzazione delle varie fasi e operazioni (articolo 54), sino a un report di chiusura. Il risultato finale di tale processo è la validazione del proetto posto a base di gara, che si sostanzia nell'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa riferimento proprio al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista (articolo 55 ).

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