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"L'incompletezza del DURC può escludere da gara"

fonte redazione insic / Edilizia

08/09/2010 - Il Consiglio di Stato con sentenza n.5936/2010 del 24 agosto scorso chiarisce che il DURC deve indicare chiaramente l'importo dei contributi INPS non pagati dall'impresa: tale mancanza può escludere l'azienda da una procedura di gara. Tale omissione non determina l’inutilizzabilità del DURC. Nell'ambito di una gara di appalto bandita dal Comune di Salerno nel 2006 per l'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un'isola ecologica, una società aveva già conseguito l'aggiudicazione provvisoria, ma veniva poi esclusa dalla gara perché risultata non in regola con la posizione contributiva I.N.P.S. in base alla certificazione D.U.R.C. acquisita dalla stazione appaltante. Il T.A.R. adito in prima istanza a pronunciarsi - a fronte di un D.U.R.C. dichiarato incompleto e come tale equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all'importo dei relativi contributi non pagati giustifica la scelta della stazione appaltante di escludere dalla gara la aggiudicataria: sulla base del Durc non era infatti possibile rendersi conto né della gravità dell'infrazione,né della sicura esistenza della stessa. Il Consiglio rileva invece che la stazione appaltante non si è affatto preoccupata in questo caso di comprendere l'entità della violazione e quindi di verificare la dimensione della gravità della stessa e ricorda che talune sentenze hanno ritenuto non sufficiente il DURC contenente detta semplice attestazione di non regolarità contributiva.Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti. In casi del genere,è senz'altro ragionevole ritenere che debba essere semmai l'impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

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