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"Chi risponde degli infortuni occorsi al personale medico?"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

06/12/2010 - Il Consiglio di Stato ritorna sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle responsabilità dei datori di lavoro riguardo i possibili incidenti occorsi ai lavoratori e anche al personale medico con sentenza n. 8104/2010. Sottolinea infatti il Consiglio, in via generale, che il datore di lavoro esercente l’attività organizzata di trattamento e cura dei pazienti - che sia pubblico o privato- va ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al personale sanitario, ove non provi di aver adottato tutte le misure idonee, per l’esperienza e la tecnica, in relazione alla particolare attività svolta, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Nel caso di specie, un medico lamentava di aver subito un contagio da malattia virale a causa del malfunzionamento di un dispositivo per il prelievo del sangue (c.d “vacutainer”), che l’aveva costretto alla eliminazione manuale di un ago utilizzato su un paziente affetto, a sua volta, dalla malattia virale. Il Tar, inizialmente adito a risolvere per il risarcimento del medico, aveva a questi richiesto la prova sia dell’esistenza ed entità del danno, sia, preliminarmente, della colpa e del nesso causale tra il comportamento dell’Amministrazione, suo datore di lavoro, e il danno causato. Siccome il Tar non riteneva che il medico avesse spiegato in cosa consistesse il difetto del macchinario, aveva negato il risarcimento. Per il Tar, dunque, non risultavano provati né la difettosità dell’apparecchio, e la correlativa responsabilità dell’Amministrazione, né il nesso causale tra le eventuali carenza funzionali di esso e la ferita accidentale subita dal ricorrente. Emergeva anzi il “sospetto” di una negligenza nel rispettare le norme di prevenzione infortunistica da parte dell’infortunato. Il Consiglio, chiamato a pronunciarsi sulla questione non ha ammesso il risarcimento del danno al medico, in quanto questi avrebbe dovuto provare che il mancato disinserimento dell’ago dal macchinario fosse anzitutto dovuto ad un malfunzionamento del dispositivo (nocività dell’ambiente) e che, poi, l’operazione materialmente causativa del danno (estrazione manuale dello stesso) fosse rientrante nelle modalità della sua normale attività di lavoro, soggetta alle direttive ed alla vigilanza, in funzione preventiva degli infortuni, incombenti sull’Amministrazione. Tuttavia ha confermato che, in via generale sul lavoratore infortunato incombe, un onere della prova semplificato, che, si estende al nesso causale tra ambiente di lavoro e danno lamentato.Tuttavia, nel caso in esame, occorreva la ulteriore dimostrazione che l’operazione di estrazione manuale dell’ago fosse rientrante nelle concrete modalità di esplicazione dell’attività del lavoratore e che queste modalità fossero conformi ad un “protocollo essenziale” di svolgimento delle sue incombenze che, quand’anche inosservato, appunto, per imprudenza, imperizia o negligenza del dipendente, fosse comunque riconoscibile come attività propria della mansioni dello stesso dipendente.

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