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"Criteri medici sui danni da orario"

fonte Il Sole 24 Ore / Sicurezza sul lavoro

09/03/2011 - Il danno biologico per stress da lavoro straordinario non può essere quantificato in via equitativa dal giudice di merito, ma deve sempre rispondere a una valutazione che abbia fondamento medico legale. E anche se la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta «la via più naturale», non è necessario che il magistrato si affidi a un parere esterno, purché tenga per riferimento parametri medico-legali, appunto. È il principio di diritto affermato dalla Sezione lavoro della Cassazione (5437/11, depositata ieri) che ha accolto il ricorso dell'Aler Milano contro la sentenza a favore di un dipendente dell'Azienda di edilizia residenziale lombarda. Il lavoratore si era rivolto al tribunale per lamentare l'iperutilizzo (1729 ore in più del dovuto) nell'arco di un anno solare -144 ore mensili di extra - che, a suo giudizio, gli aveva provocato un «danno biologico per usura da stress psicofisico» in aggiunta al «danno psichico da mobbing», a quello dei mancati riposi e a un generico «danno morale ed esistenziale». Ma mentre il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, la Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, riconoscendo al dipendente (un autista) una maggiorazione di stipendio del 15% per il periodo di utilizzo eccessivo. Se il titolo di danno e la sua motivazione, sostiene la Cassazione, sono ineccepibili, per la quantificazione la corte milanese ha adottato un «criterio apodittico», dribblando l'articolo 13 del digs 38/2000: «La lesione della integrità psico-fisica della persona (è) suscettibile di valutazione medico legale». Se è così, argomenta l'estensore, «il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell'equità e a individuare una sommma in modo apodittico» ma invece «deve giungere alla determinazione mediante una valutazione medico legale». A margine del motivo con cui cassa la sentenza impugnata, rinviandola a un altro giudice di merito, la Sezione lavoro enuncia altri principi respingendo i motivi proposti dall'Aler: «È infondato quello in cui si sostiene che il danno biologico si esaurisce nell'indennizzo dell'Inalii», e al pari è infondato dove si sostiene «che il consenso del lavoratore (agli straordinari eccessivi, ndr) esclude in radice la responsabilità: i beni della persona tutelati dall'articolo 2087 del codice civile (integrità fisica e personalità morale del lavoratore) non sono disponibili».

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