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"Edili, tassa minima per operare"

fonte Italia Oggi / Edilizia

14/03/2011 - «Minimum tax» contributiva per le imprese edili. Per poter operare, infatti, devono necessariamente avere un costo di manodopera pari a due volte e mezzo la retribuzione denunciata alle casse edili. E se hanno troppi part-time, inoltre, devono comunque pagare contributi pieni, cioè come se i rapporti (a part-time) fossero a tempo pieno. Il mancato rispetto di uno dei predetti vincoli determina il Durc negativo: appunto, l'impossibilità all'impresa di operare. Gli indici di congruità. Per quest'anno gli indici di congruità sono in sperimentazione (saranno vincolanti dal 1 gennaio 2012). Praticamente, dallo scorso mese di gennaio le casse edili determinano il costo totale della manodopera in misura pari a due volte e mezzo (2,5) la retribuzione denunciata dalle imprese. Se l'importo risulta inferiore a quello dichiarato nell'appalto, i datori di lavoro devono fornire adeguate spiegazioni. Il sistema è stato progettato dall'accordo 28/10/2010, in attuazione della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha introdotto gli indici di congruità della manodopera per settore, categorie di imprese e territorio, al fine di promuovere la regolarità contributiva. Gli indici sono, in sostanza, delle percentuali che indicano l'incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e casse edili, ragguagliate all'opera complessiva. Se il costo del lavoro scende al di sotto di tali percentuali scatta una «presunzione» di non congruità dell'impresa che determina il durc negativo. E, come è noto, senza Durc l'impresa edile non pub operare. Gli indici si applicano a tutti gli appalti, sia pubblici che privati; in quest'ultimo caso, tuttavia, si applicano solo se l'opera ha un valore complessivo pari o superiore a 70 mila euro (così come asseverata dal direttore dei lavori). Per determinare il costo della manodopera in ciascun appalto. la Cnce (che gestisce il sistema delle casse edili territoriali) ha stabilito, in maniera convenzionale e sperimentale, che questo dato venga ricavato dal prodotto tra l'imponibile denunciato alla cassa edile e il coefficiente fisso 2,5 (che è il dato medio tra retribuzione e costo rilevato dalla Cnce su un campione di dati). Vietato il troppo part-time. Un Durc negativo è riservato, inoltre, anche all'impresa con troppi operai a part-time. E sono troppi quando risultano in numero superiore al 3% dei dipendenti complessivi dell'impresa o al 30% degli operai occupati a tempo pieno. Una volta che cib dovesse verificarsi, l'azienda pub ben spegnere i motori: la cassa edile, infatti, rilascerà un Durc negativo, il che praticamente significa l'impossibilità di operare. Ma l'inconveniente può essere superato. Per «regolarizzare» la posizione e ottenere il rilascio del Durc, l'impresa deve versare contributi e accantonamenti alla cassa edile, nonché premi assicurativi (Inail) e contributi previdenziali (Inps), in misura ordinaria, calcolandoli cioè sull'orario di lavoro a tempo pieno (e non parziale). Il vincolo è operativo dal 1 gennaio 2011. Per inquadrare la questione occorre risalire all'accordo 18/6/2008 di rinnovo del ccnl del 20/5/2004 nel settore edile. Quest'accordo ha introdotto un limite all'utilizzo di contratti a tempo parziale, stabilendo che, per le assunzioni effettuate a partire dal 1 agosto 2008, le imprese possono impiegare operai a part-time in numero massimo pari al 3% dei dipendenti a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di assumere almeno un operaio (a tempo parziale) se non si eccede il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, nonché la possibilità, per le imprese fino a tre dipendenti, di assumere operai a tempo parziale per un periodo massimo temporale pari al 30% del monte ore annuale degli addetti dell'impresa. Successivamente, con l'accordo 19 aprile 2010, il limite è stato esteso e trasformato in vincolo alla regolarità contributiva: quando disatteso, l'impresa risulta irregolare e, dunque, non pub ottenere il Durc. Ciò sarebbe dovuta diventare operativo dal 1 ottobre 2010; a ridosso del termine, la Cnce ha prorogato il termine al 1 gennaio di quest'anno.

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