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"Omesse visite mediche, non è necessaria la prescrizione"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

15/03/2011 - La Corte con sentenza n.5864/2011 chiarisce in materia di regolarizzazioni per omesse visite mediche. Nel caso di specie un datore di lavoro aveva omesso le prescritte visite mediche per i lavoratori adibiti a lavoro notturno, una violazione a carattere permanente essendo perdurata nel tempo l'omissione. In questi casi, il contravventore deve far cessare la permanenza della sua condotta illecita ovvero non deve più reiterarla. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda il legislatore ha previsto che - ove il contravventore adempia a tali prescrizioni - può beneficiare di una particolare misura premiale consistente nell'oblazione in via amministrativa. Se però la notizia della contravvenzione arriva immediatamente, da altra fonte, al P.M., è quest'ultimo che investe l'organo di vigilanza perché possa dettare le sue prescrizioni per eliminare l'infrazione accertata. La Corte però, ricorda che la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, può determinarsi a non impartirla (perchè, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua). Comunque, non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere; egli è comunque tenuto a "regolarizzare". Ove regolarizzi , anche adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli, il contravventore può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta e può chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata dell'oblazione in sede amministrativa.

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