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"Garante del contribuente a 360°"

fonte Italia Oggi, Cirioli Daniele / Sicurezza

20/05/2011 - Il Datore di lavoro può ricorrere contro le ispezioni Inps. Le ispezioni dell'Inps (e quelle di tutti gli enti di previdenza) devono arrecare la minore turbativa possibile all'attività di lavoro dell'azienda e durare al massimo 15 giorni (30 giorni nelle aziende di grandi dimensione). Entro 60 giorni dal verbale ispettivo, inoltre, il datore di lavoro può comunicare eventuali osservazioni o formulare richieste di cui gli uffici non possono non tenerne conto. In caso di procedure ispettive difformi ai principi di legge, infine, il datore di lavoro può rivolgersi anche al Garante del contribuente. Lo stabilisce il dl n. 70/2011 (decreto sviluppo). Le novità arrivano dall'estensione dello Statuto del contribuente alle attività di vigilanza effettuate dagli enti di previdenza. In particolare, il decreto sviluppo stabilisce che le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) "si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria". L'articolo reca disposizioni in tema di "diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali". E stabilisce che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere effettuate in base alle esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. E che devono svolgersi, salvo casi eccezionali e urgenti che siano adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle stesse attività, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Ancora, la norma dello Statuto stabilisce che quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da professionisti abilitati alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. E che, su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. Ancora, stabilisce che la permanenza presso la sede del contribuente degli ispettori, dovuta a verifiche, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Sul punto, però, sempre il decreto sviluppo ha introdotto una modifica, stabilendo che il predetto periodo, così come l'eventuale proroga, non può superare i 15 giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Ancora, l'articolo 12 esteso alla vigilanza degli enti di previdenza prevede che il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente. istituito presso ogni direzione regionale delle entrate con compiti di sorveglianza e garanzia del rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione. Infine, stabilisce che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

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