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"Mancanza di scarpe antiscivolo: Il datore di lavoro rischia l’applicazione delle sanzioni "

fonte lavoripubblici.it / Sicurezza sul lavoro

14/07/2011 -
Il Dlg.s. 81/2008 meglio conosciuto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si compone di una serie di articoli volti a tutelare i lavoratori contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.
In particolare l'art. 18 del sopra menzionato decreto, indica tutti gli obblighi che sussistono in capo al datore di lavoro che esercita una delle attività elencate nell'art 3 dello stesso decreto.
Allo stesso modo, anche i lavoratori ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, sono obbligati a prendersi cura della loro salute e della loro sicurezza oltre a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ricadendo su di essi gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Recentemente la Suprema Corte con la sentenza del 7 giugno 2011 n. 22514, si è soffermata sulla questione relativa alle responsabilità da attribuire in capo al datore di lavoro in caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche, con particolare riferimento alla mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
Il caso di specie faceva riferimento alla condanna pronunciata nei confronti del titolare di una trattoria, a seguito di infortunio occorso al lavoratore dipendente con la mansione di cuoco, derivante dal non aver munito il cuoco di scarpe antiscivolo.
Secondo i giudici della Suprema Corte tale circostanza è idonea ad integrare un'omissione colposamente rilevante fin dalla costituzione del rapporto di lavoro, essendo del tutto irrilevante il mancato controllo esercitato sul dipendente il giorno relativo al verificarsi del fatto.
Pertanto, dalla trattazione del caso di specie emerge che l'incuria da parte del datore di lavoro in caso di mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (quali le scarpe antiscivolo) comportano l'irrogazione della sanzione in capo al datore di lavoro.
Tale sanzione è disciplinata dall'art. 55 del D.Lgs 81/2008 e può consistere nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da € 1.500 ad € 6.000.
Nel caso in cui il datore di lavoro munisca i dipendenti dei dispositivi sulla sicurezza, il mancato o l'errato utilizzo da parte degli stessi comporta l'erogazione in capo ai lavoratori di una sanzione che può consistere o in una sanzione amministrativa pecuniaria o nell'arresto.
Resta in ogni caso opportuno che il datore di lavoro contesti per iscritto il mancato o errato utilizzo dei dispositivi affinchè possa avere un supporto valido ai fini probatori in caso di necessità.

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