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			"La sicurezza delle macchine di sollevamento materiali e persone"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
 
			
			
			20/07/2011 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
		In questi mesi la rubrica di PuntoSicuro “ Imparare 
dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli incidenti 
professionali, si è soffermata spesso sugli incidenti correlati alle 
	macchine di sollevamento, con particolare riferimento a autogru, 
gru a torre e gru 
a ponte. 
Abbiamo l’occasione di approfondire il tema della prevenzione attraverso la 
presentazione di un intervento al convegno “ La 
sicurezza dei prodotti: in particolare delle macchine”. Convegno, 
organizzato da INAIL-Dipartimento Tecnologie di 
Sicurezza, che si è tenuto a Bologna il 5 maggio 2011 e che ha approfondito 
vari aspetti relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine.
L’intervento che presentiamo - intitolato “
	 Le 
macchine di sollevamento” e curato da Laura Tomassini  (INAIL-DTS) 
- affronta il tema della legislazione comunitaria con particolare riferimento 
alla Direttiva 
macchine 2006/42/CE e ai requisiti essenziali di sicurezza ( RES).
I
	requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 
salute presenti nell’allegato I della direttiva 
macchine sono inderogabili; “tuttavia, tenuto conto dello stato dell’arte, 
gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la 
macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere 
verso questi obiettivi”.
Dalla Guida 
alla direttiva macchine 2006/42/CE  - con particolare riferimento a “§ 161 
Stato dell’arte” -  si arguisce che per corrispondere allo 
	stato 
dell’arte, “le soluzioni tecniche adottate per soddisfare i requisiti 
essenziali di sicurezza e di tutela della salute devono ricorrere ai mezzi 
tecnici più efficaci disponibili al momento a costi ragionevoli, tenuto conto 
del costo totale della categoria di macchine 
in questione e della necessaria riduzione del rischio”.
Dunque i “ fabbricanti 
di macchine non sono tenuti ad adottare soluzioni tecniche che siano ancora 
in fase di ricerca o mezzi tecnici non comunemente disponibili sul mercato”. 
Tuttavia “essi devono tener conto del progresso tecnico e adottare le soluzioni 
tecniche più efficaci ed adeguate alla macchina in questione, quando queste sono 
disponibili a costi ragionevoli”.
In questo senso lo “stato dell’arte” è “un concetto dinamico: esso evolve 
quando diventano disponibili mezzi tecnici più efficaci o quando diminuisce il 
relativo costo. Pertanto, una soluzione tecnica che si considera soddisfi i 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 
in un dato momento può essere considerata inadeguata successivamente, nel caso 
si registrino degli sviluppi nello stato dell’arte”.
L’intervento si sofferma anche sulle 
	norme armonizzate che 
“forniscono le specifiche tecniche che consentono ai fabbricanti di macchine di 
conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”. E 
poiché le norme armonizzate “sono sviluppate e adottate sulla base del consenso 
fra le parti interessate, le loro specifiche danno una buona indicazione dello 
stato dell’arte al momento della loro adozione. L’evoluzione dello stato 
dell’arte si riflette nelle modifiche o revisioni successive delle norme 
armonizzate”.
Un tema importante per l’integrazione della sicurezza nelle macchine e impianti 
di sollevamento è quello relativo alla 
	stabilità.
La direttiva 
(punto 4.1.2.1 dell’allegato I) prescrive che macchina 
	deve essere 
progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia 
mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di 
trasporto, montaggio e smontaggio, in caso di guasti prevedibili di componenti e 
durante le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni.
	 A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi 
di verifica appropriati.
E il punto § 335 della Guida alla direttiva sottolinea che “le 
	misure da adottare per garantire la stabilità della macchina, 
conformemente ai principi di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2, 
concernono: 
- in primo luogo la stabilità intrinseca della macchina;
- secondo, laddove persiste il rischio di perdita della stabilità, si 
dovranno installare i necessari dispositivi e attrezzature di protezione per 
evitare che la macchina si ribalti o si rovesci. A tal proposito, il fabbricante 
deve considerare l’uso scorretto prevedibile della macchina che potrebbe 
comportare il rischio di ribaltamento 
o rovesciamento. Le necessarie misure di protezione possono comprendere, ad 
esempio, la dotazione di stabilizzatori, limitatori di velocità, dispositivi di 
controllo della posizione, dispositivi di rilevazione del sovraccarico e del 
momento e dispositivi di rilevamento dell’inclinazione;
- terzo, per i rischi residui che non possono essere completamente 
eliminati da questi dispositivi, si dovranno fornire gli indicatori adeguati 
quali, ad esempio, tachimetri, inclinometri e anemometri, oltre alle 
informazioni, avvertenze e istruzioni 
necessarie affinché gli operatori possano evitare le situazioni che potrebbero 
portare a un ribaltamento o rovesciamento della macchina 
durante le varie fasi della sua esistenza”. 
L’intervento approfondisce anche il tema del 
	controllo delle 
sollecitazioni.
Riguardo al 
	sollevamento materiali (4.2.2 Controllo delle 
sollecitazioni) la direttiva indica che 
	le macchine con un carico massimo di 
utilizzazione pari almeno a 1000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari 
almeno a 40.000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il 
conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso: 
	- di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, 
sia per superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o 
	- di superamento del momento di rovesciamento.
Riguardo al 
	sollevamento persone (6.1.2 Controllo delle 
sollecitazioni per le macchine mosse da un’energia diversa dalla forza umana): 
	i requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico 
massimo di utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il 
fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di 
rovesciamento.
La guida alla direttiva ricorda (§ 354) che punto 4.2.2 “tiene conto del 
fatto che alle condizioni d’uso prevedibili l’operatore non possa valutare 
correttamente il peso del carico 
da sollevare, che possa cercare di sollevare un carico eccessivamente 
pesante o sollevare il carico fino a una posizione che determinerà la perdita di 
stabilità. Questo requisito ha quindi lo scopo di evitare tale uso scorretto 
prevedibile della macchina”.
La scelta dei 
	dispositivi di protezione “dipende dalla 
categoria e dalle caratteristiche della macchina. 
Per la maggior parte delle categorie di macchine 
di sollevamento, i dispositivi con cui attrezzare la macchina sono 
specificati nelle norme armonizzate pertinenti. In generale, i dispositivi di 
controllo del carico e del momento devono poter misurare o calcolare i 
pertinenti parametri quali, ad esempio, il peso del carico, la posizione del 
carico e il momento di rovesciamento prodotto dal carico. I dispositivi devono 
trasmettere un segnale di allarme all’operatore prima che siano raggiunti il 
carico d’utilizzazione massimo o il momento di rovesciamento, in modo che egli 
possa intervenire ed evitare il sovraccarico della macchina o di spostare il 
carico in una posizione che può determinare il rovesciamento della 
macchina.
 I dispositivi di protezione devono essere integrati nel sistema di comando 
in modo tale da impedire che la macchina o il carico 
compiano movimenti pericolosi se viene superato il carico d’utilizzazione 
massimo o il momento di rovesciamento. Possono essere ammessi movimenti della 
macchina non pericolosi”.
Riguardo al punto 6.1.2 la Guida 
alla direttiva (§370) osserva che “i 
	dispositivi di controllo delle 
sollecitazioni non possono evitare taluni rischi dovuti al sovraccarico 
quali, ad esempio, il rovesciamento di una piattaforma di lavoro in quota. 
Tuttavia, questi dispositivi possono impedire che in caso di sovraccarico del 
supporto del carico non possa essere azionato il comando di salita dal punto di 
accesso; inoltre, questi dispositivi possono inviare un segnale di allarme 
all’operatore ed impedire che si compiano movimenti pericolosi se il supporto 
del carico è sovraccarico. Le specifiche per il controllo delle sollecitazioni 
sono fornite dalle norme armonizzate per le particolari categorie di macchine 
di sollevamento di persone”.
Riguardo alle deroghe al requisito del controllo delle sollecitazioni, una 
deroga può essere accettabile, ad esempio, “sulle macchine in cui le dimensioni 
del supporto del carico consentono solo uno spazio limitato e in cui il supporto 
del carico e gli organi di sollevamento sono stati calcolati per sostenere tutti 
i sovraccarichi che può consentire la dimensione contenuta del supporto del 
carico. Le condizioni di tali deroghe sono indicate nelle norme armonizzate per 
le particolari categorie di macchine”.
Infine l’intervento - che vi invitiamo a consultare tramite il relativo 
documento agli atti – si sofferma sull’
	evoluzione dello stato 
dell’arte con riferimento a diverse macchine 
di sollevamento:
-
	PLE: (5.4.1) le piattaforme 
di lavoro mobili elevabili 
	devono essere dotate di dispositivi di 
comando che riducano il rischio di ribaltamento e di superamento delle 
sollecitazioni ammesse. La relatrice ricorda la presenza della EN 
280:2001+A1:2004; 
-
	carrelli semoventi a braccio telescopico: con riferimento 
al “controllo del momento longitudinale” e alle norme EN 1459:1998+A2:2008, EN 
15000:2008;  
-
	gru a torre: oltre a citare la EN 14439:2006, la 
relatrice riporta il punto 5.4.2.10 relativo al fatto che le gru 
a torre “devono essere dotate di un 
	anemometro ad eccezione 
delle gru automontanti con un’altezza sotto gancio inferiore a 30 m misurata con 
jib orizzontale. Quando l’anemometro è installato, le informazioni relative al 
livello di vento devono essere fornite al conduttore della gru e, a tal fine, 
potrebbero essere impiegati diversi mezzi (velocità, segnali visivi, segnali 
sonori). In ogni caso il conduttore deve disporre di un livello di attenzione e 
di un livello di allarme (…)”; 
-
	gru caricatrici: (5.6.1.8) 
	per le gru con carico 
nominale uguale o maggiore di 1000 kg , o con un momento di sollevamento netto 
uguale o maggiore di 40000 Nm, la stabilità del veicolo deve essere inclusa 
nella funzione di sicurezza del limitatore di carico. E riguardo alla 
stabilità “lo sfilamento di ciascuno stabilizzatore è monitorato dal limitatore 
di carico e, se esso non è completamente sfilato, il carico nominale viene 
ridotto oppure la gru viene arrestata. Questo requisito non si applica alle gru 
caricatrici forestali”;  
-
	autogru: l’intervento ricorda la norma EN 
13000:2010;
-
	ascensori: riguardo al 
	controllo del 
carico (14.2.5) l’ ascensore
	 
deve essere munito di un dispositivo che impedisca la partenza normale, incluso 
il rilivellamento, in caso di sovraccarico in cabina. E si considera 
sovraccarico (14.2.5.2) 
	la portata aumentata del 10%, con un minimo di 75 
kg. In caso di sovraccarico(14.2.5.3)
	: gli utenti devono essere 
avvisati a mezzo di un dispositivo ottico e/o acustico disposto nella cabina; 
le porte automatiche devono essere portate in posizione di completa apertura; le 
porte ad azionamento manuale devono rimanere non bloccate; deve essere 
interrotta ogni operazione preliminare di cui in 7.7.2.1 e 7.7.3.1”. 
Inoltre il 
	dispositivo di allarme
	 (14.2.3.3) deve 
permettere una comunicazione bidirezionale a voce, che permette un contatto 
permanente con un servizio di soccorso. Dopo l’inizio della comunicazione non 
deve essere necessaria un’ulteriore azione della persona 
intrappolata.
			
			
			
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