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"Usuranti, denuncia al via "

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

21/07/2011 -

Primo appuntamento con le nuove denunce sui lavori usuranti. Scade a fine mese, infatti, il termine per effettuare la comunicazione dei dipendenti impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, da farsi con il modello «Lav-us» (www.cliclavoro.gov.it).
In caso di omissione la sanzione è da 500 a 1.500 euro. Per la denuncia sul lavoro notturno invece il ministero ha comunicato ieri che la modulistica (attesa proprio ieri) sarà pubblicata dopo l'emanazione del previsto decreto di disciplina.

Denuncia entro fine mese.

I nuovi adempimenti (due nuove denunce) sono stati introdotti dal dlgs n. 67/2011 (disciplina per l'accesso anticipato alla pensione di chi svolge lavorazioni usuranti), in vigore dal 26 maggio. La prima denuncia è sullo svolgimento di lavorazioni su linea a catena; la seconda sul lavoro notturno . Entro fine mese le aziende devono provvedere alla prima denuncia che, ordinariamente, va fatta alla direzione provinciale del lavoro (dpl) competente per territorio e ai competenti enti previdenziali, entro 30 giorni dall'avvio di lavorazioni caratterizzate da «linea a catena». La comunicazione è tuttavia unica e valida per tutti gli enti destinatari (dpl, Inps e Inail), in quanto effettuata tramite il portale web «cliclavoro» del ministero del lavoro. In sede di prima applicazione la comunicazione (che andava fatta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del dlgs n. 67/2011, ossia entro il 25 giugno) può farsi entro il 31 luglio in considerazione delle «difficoltà di applicazione della disposizione circa la verifica dello svolgimento di lavoro notturno e di lavorazioni cosiddette a catena». A tal fine va utilizzato il modello «Lav-us», disponibile dal 21 giugno sul sito istituzionale del ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it). Le imprese interessate sono esclusivamente quelle in cui sono svolte attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti: applicazione delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro individuate dal dlgs n. 67/2011; applicazione di criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, così come disciplinati dal ccnl applicato; utilizzo di un processo produttivo in serie (descritto dall'articolo 1, comma 1, lett. c, del dlgs n. 67/2011).

Più tempo per la denuncia sul lavoro notturno.

Per la seconda denuncia il dlgs n. 67/2011 non ha previsto un termine, stabilendone unicamente una periodicità annuale. Anche questa comunicazione va fatta alla dpl competente per territorio e agli enti previdenziali. Deve riguardare l'esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici. Il ministero ha fissato due appuntamenti: 30 settembre 2011 per i dati del 2010; 31 marzo 2012 per i dati del 2011. Il modello da utilizzare è il «Lav-not» che doveva essere disponibile sul sito internet del ministero del lavoro dal 20 luglio. Invece proprio ieri il ministero ha comunicato che la modulistica sarà disponibile solo a seguito della definizione di un decreto (previsto all'articolo 4 del dlgs. n. 67/2011), con cui saranno disciplinate le modalità di effettuazione degli obblighi di comunicazione.

Sanzione salata.

Le due comunicazioni sono accompagnate da una sanzione da 500 a 1.500 euro, diffidabile, in caso di omissione o di errata indicazione dei dati (invece non è sanzionabile la ritardata presentazione). La sanzione si applica in ragione del numero di «comunicazioni» omesse.

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