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"Regolamento CLP: classificazione e notifica delle sostanze"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
22/08/2011 -
In relazione ai cambiamenti, alle novità per le aziende conseguenti
all’applicazione del regolamento
n. 1272/2008 (
regolamento CLP), continuiamo la
presentazione degli interventi del convegno “ Applicazione
del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle
sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata", un
convegno che si è tenuto a Roma il 13 maggio 2010 ed è stato organizzato dal
Centro Nazionale Sostanze Chimiche ( CSC)
dell’ Istituto Superiore di
Sanità.
Dopo aver approfondito le conseguenze dell’entrata in vigore progressiva
del regolamento
CLP sulla valutazione
del rischio, sulla classificazione dei rifiuti
pericolosi, sui prodotti
fitosanitari e sui nanomateriali,
fermiamo la nostra attenzione su alcuni
aspetti tecnici
dell’applicazione della normativa sulla classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Nell’intervento “
Reperimento dell’informazione ai fini della
classificazione”, a cura di Ida Marcello e Francesca Marina Costamagna
( Centro Nazionale Sostanze Chimiche,
Istituto Superiore di Sanità, Roma), si sottolinea che nel contesto del
Regolamento CE 1272/2008 “quando si parla di reperimento dell’informazione
occorre richiamare il principio della
autoclassificazione”.
In particolare questo principio, che era già presente nella Direttiva
67/548/CEE che lo definiva
obbligo di ricerca, viene ribadito dal
Regolamento CLP che lo chiama
obbligo di effettuare un’indagine.
L’Art. 55, comma 4 sancisce la responsabilità: […]
per i fabbricanti, i
distributori e gli importatori di sostanze repertoriate nell’Inventario EINECS
ma non incluse nell’Allegato VI, parte 3, del Regolamento CE 1272/2008, di
effettuare un’indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili
esistono circa le proprietà di tali sostanze al fine di poter effettuare una
classificazione provvisoria delle sostanze pericolose.
In realtà prima della introduzione del Regolamento
CLP per le sostanze erano già previsti due
tipi di
classificazione:
-
classificazione armonizzata: “finalizzata a identificare
tutte le proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze
che potessero comportare rischi nel corso della normale manipolazione o
utilizzazione”. In specifici casi questa classificazione poteva definirsi
“parziale”, focalizzarsi cioè su un particolare pericolo;
-
autoclassificazione: “decisa dal responsabile della
immissione sul mercato relativamente a un particolare pericolo di una sostanza
in assenza di una classificazione armonizzata o in caso di classificazione
armonizzata solo per alcuni tipi di pericoli”.
Oggi il Regolamento CLP “pur continuando a prevedere, come il vecchio
sistema, i due tipi di classificazione” introduce in realtà una
novità
di rilievo “in quanto in futuro la classificazione armonizzata si
focalizzerà principalmente su effetti
cancerogeni, mutageni, di tossicità riproduttiva e di sensibilizzazione
respiratoria. Classificazioni armonizzate sono previste anche per altri tipi di
effetti (endpoint) considerati caso per caso, per sostanze
attive biocide e fitosanitarie e quando sia necessaria l’armonizzazione di
una classificazione a livello comunitario, a condizione che possa essere fornita
una giustificazione che dimostri la necessità di tale intervento. Questo
significa che, salvo specifici casi,
la classificazione armonizzata sarà
effettuata sistematicamente solo per proprietà particolarmente
complesse per le quali necessita il giudizio degli esperti (expert
judgment); tutte le altre caratteristiche
di pericolo saranno soggette ad autoclassificazione”.
Dunque, continuano i relatori, la classificazione armonizzata sarà sempre
più parziale e il Regolamento CLP è “destinato a essere principalmente
un sistema di autoclassificazione per le aziende”.
Si ricorda che l’autoclassificazione, “a cura di chi è responsabile
dell’immissione su mercato, segue i medesimi criteri utilizzati dal RAC (Risk
Assessment Committee, Comitato per la valutazione dei rischi) per effettuare le
classificazioni armonizzate, descritti nell’Allegato I del Regolamento CLP, e
comprende le seguenti
fasi:
- raccolta di tutte le informazioni pertinenti disponibili relative ai
pericoli potenziali;
- valutazione dell’adeguatezza e dell’attendibilità delle informazioni;
- confronto dei dati con i criteri di classificazione per pervenire alla
decisione se la sostanza
o la miscela debba essere classificata pericolosa (in relazione alle classi di
pericolo dell’Allegato I del CLP)”.
L’intervento, che vi invitiamo a leggere nel “Rapporto ISTISAN 10/42”
relativo agli atti del convegno, riporta molti suggerimenti per portare a
termine le fasi evidenziate sopra.
Un secondo intervento, dal titolo “
Inventario ECHA delle
classificazioni: modalità di notifica” e a cura di Chiara Pozzi
(Direzione Centrale Tecnico Scientifica, Federchimica, Milano), ricorda
alcune scadenze e il processo della
Notifica.
Entro il 3 gennaio 2011 i produttori e gli importatori che avevano immesso
sul mercato, il primo dicembre 2010, sostanze
soggette a REACH o classificate come pericolose in base ai criteri CLP, dovevano
“provvedere a notificarne la classificazione e l’etichettatura all’ECHA
(European Chemicals Agency)”.
Successivamente a quella data la “Notifica deve essere effettuata
entro 30 giorni dal momento in cui una sostanza viene immessa
fisicamente sul mercato, nel caso in cui venga importata (anche
l’importazione da paesi extra-UE e considerata immissione sul mercato) i 30
giorni decorrono dall’ingresso fisico del prodotto in Unione Europea”.
Le informazioni presentate nelle Notifiche sono raccolte in una banca dati
denominata “
Inventario delle classificazioni e delle
etichettature”, istituita e gestita dall’ECHA. Nella banca dati sono
raccolte anche “le informazioni provenienti dai fascicoli di registrazione REACH
e quelle relative alle sostanze
con una classificazione ed etichettatura armonizzate, vale a dire le sostanze
elencate nella parte 3 dell’Allegato VI del Regolamento CLP”.
Rimandandovi ad una lettura integrale dell’intervento, che riporta anche un
elenco delle sostanze che sono soggette a Notifica, ricordiamo che “la Notifica
è gratuita e deve essere effettuata da produttori e importatori o gruppi di
loro, mentre utilizzatori a valle, distributori e produttori di articoli sono
esenti da quest’obbligo”.
Tuttavia un problema che riguarda chi ha l’obbligo di invio di Notifica è
la “
questione del rappresentante unico (Only Respresentative,
OR). Il CLP, infatti, a differenza del REACH, non prevede la figura dell’OR che,
di conseguenza, non è legittimato ad effettuare la Notifica; viene comunque
considerata come notificata una sostanza per la quale l’OR ha inviato il dossier
di registrazione contenente le informazioni relative alla classificazione ed etichettatura
in base al CLP. Nel caso l’OR sia anch’egli un importatore può effettuare la
notifica anche per conto degli altri importatori (notifica in qualità di
gruppo). L’OR può essere anche importatore se riceve un campione delle
rispettive sostanze o miscele, diventando responsabile della loro
importazione”.
L’intervento indica gli
strumenti idonei per preparare la
notifica (IUCLID 5, Funzione BULK, Online) e ricorda che “prima di presentare la
Notifica all’ECHA, è necessario classificare ed etichettare la sostanza secondo
i criteri del Regolamento
CLP e completare le seguenti
fasi preparatorie:
- predisporre una lista di sostanze e miscele che sono prodotte o
importate;
- verificare se sono applicabili esenzioni al CLP (art.1);
- controllare se c’è qualche sostanza soggetta a registrazione REACH;
- raccogliere tutte le informazioni sull’identità e composizione delle
sostanze;
- verificare se le sostanze sono elencate in Allegato VI del CLP;
- raccogliere tutte le informazioni disponibili e attendibili sulle
proprietà pericolose della sostanza, se la classificazione ed etichettatura non
è armonizzata;
- classificare le proprie sostanze secondo i criteri previsti dal CLP;
- preparare una giustificazione scientifica se sono stabiliti specifici
M-factors o limiti di concentrazione specifici;
- decidere se si vuole notificare insieme ad un “Gruppo di
produttori/importatori”;
- predisporre la propria Notifica usando il format appropriato;
- creare il proprio account in REACH-IT (se non si ha ancora) e
sottomettere la Notifica”.
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