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"La vigilanza del datore di lavoro sull’attività del medico competente"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

07/10/2011 - Si riporta di seguito un commento alla recentissima sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34373 che ha assolto il datore di lavoro di una s.p.a. dal reato di lesioni colpose (per ipoacusia) in quanto la negligenza del medico competente non era addebitabile ad un difetto di vigilanza da parte sua.
In questa recente sentenza la Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità per lesioni personali gravi del procuratore speciale di una società per azioni in relazione alla ipoacusia di origine professionale di cui era risultato affetto un lavoratore.
La Corte, confermando la sentenza di appello, ha assolto l’imputato in quanto:
-          il reato risultava essersi consumato in epoca ampiamente precedente al momento in cui l’imputato aveva assunto il ruolo di datore di lavoro;
-          anche per il periodo in cui egli ricopriva tale posizione, dalle emergenze processuali non erano emersi elementi di colpa perché risultavano essere stati realizzati interventi di carattere strutturale su macchinari e ambienti, la messa a disposizione dei lavoratori dei necessari presidi tecnici atti a prevenire eventi otolesivi, l’effettuazione di periodici controlli audiometrici sui lavoratori;
-          benché un profilo di colpa potesse “in ipotesi ravvisarsi a carico del medico competente, la cui posizione risultava essere stata sottoposta all’attenzione del PM già dal giudice di primo grado”, non emergevano secondo la Corte specifiche situazioni che avrebbero potuto e dovuto portare l’imputato a sindacare il comportamento del medico e l’inadeguatezza del ruolo prevenzionale da questi svolto: situazioni che erano stato rese palesi solo a seguito dell’apertura del procedimento penale.”
 
La Cassazione rigetta dunque il ricorso del Procuratore Generale (contro la sentenza liberatoria della Corte d’Appello) il quale faceva presente che “la colpa del medico, che inadeguatamente avrebbe corrisposto all’accertata patologia acustica, non avrebbe potuto portare ad elidere profili di colpa del procuratore dell’azienda […].
L’imputato, in altri termini, avrebbe dovuto comunque sorvegliare sul comportamento del medico aziendale”.
 
Secondo la Suprema Corte, invece, la Corte d’Appello, che ha assolto il datore di lavoro,
“non ha affatto trascurato di considerare tale situazione, e […] ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica [cioè caratterizzate da negligenza, imprudenza, imperizia, n.d.r.] da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del “sindacato” sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici [interventi sui macchinari, messa a disposizione dei presidi di sicurezza, controlli dei dipendenti].”
Interessante è il tema - proposto dalla sentenza - della vigilanza che il datore di lavoro deve effettuare sull’adempimento da parte del medico competente degli obblighi a suo carico.
La Cassazione sottolinea in proposito: “è indiscutibile che il datore di lavoro, titolare principale della posizione di garanzia, è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (qui, il medico competente).
E’ principio pacifico: desumibile già dall’articolo 2087 del codice civile, ed ora, per quanto possa valere, riaffermato a chiare lettere dell’ articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove si afferma che il datore di lavoro e il dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello stesso articolo, in più (“altresì”) sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi propri dei preposti (articolo 19), dei lavoratori (articolo 20), dei progettisti (articolo 22), dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23), degli installatori (articolo 24) e del medico competente (articolo 25), restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi “sia addebitabile unicamente agii stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente.”
 
E prosegue la Corte nella sentenza in commento che è una delle prime pronunce che prende in esame il contenuto di questa importantissima disposizione del D.Lgs. 81/08: l’articolo 18, comma 3-bis, citato, a ben vedere, come detto, riproduce in norma il dovere di vigilanza e controllo, relativo al rispetto della normativa prevenzionale, che [già] compete [e competeva] tradizionalmente sul datore di lavoro, ma anche sul dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali, in applicazione della generalissima regola cautelare contenuta nell’articolo 2087 del codice civile, la cui inosservanza può portare alla responsabilità del soggetto obbligato in ossequio al disposto, altrettanto generale, dell’articolo 40, comma secondo, cod. pen.: il non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.”
 
Per meglio comprendere la ratio dell’art. 18 rispetto a ciò che concerne i rapporti tra datore di lavoro/dirigente e medico competente, è utile riferirsi alla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo 106/2009 (che ha modificato due anni or sono alcuni obblighi in esso contenuti e ha introdotto il comma 3-bis), la quale precisa che “l’articolo 18 del “testo unico”, che individua gli obblighi di natura generale a carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando […] che spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze individuate nel programma di sorveglianza sanitaria e, quindi, richiedendo al medesimo il rispetto dei propri obblighi di legge e comunicandogli la cessazione del rapporto di lavoro” (v. quindi anche a tale proposito le lettere g) e g-bis) dell’art. 18 stesso).
 
Potremmo dire dunque che tale disposizione chiarisce maggiormente rispetto al passato dove finisce la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente e dove inizia quella del medico competente in ordine all’attività complessiva di quest’ultimo, e sancisce un obbligo di vigilanza, da sempre riaffermato dalla giurisprudenza in capo al datore di lavoro, sull’adempimento degli obblighi non solo a carico dei lavoratori e dei preposti ma anche dei professionisti, dei fornitori etc.
 
Una vigilanza, quella richiesta dal comma 3- bis dell’art. 18, che guardando al complessivo sistema delineato dal D.Lgs. 81/08 può trovare la sua migliore e più garantita applicazione nell’ambito di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. dd) e 30 D.Lgs. 81/08 e più in generale mediante l’adempimento di tutto quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01 (ivi compresa l’istituzione di un Organismo di Vigilanza).
 
 
 

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