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"Obblighi dei lavoratori e sorveglianza sanitaria, messaggio INPS"

fonte INPS / Sicurezza sul lavoro

14/12/2011 - Diramato dall’ INPS un messaggio riguardate gli obblighi sul lavoro per quanto riguarda gli adempimenti in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento alla convocazione e al dovere del lavoratore di sottoporsi a controlli sanitari.

“Obbligo dei lavoratori ai sensi dell’ art. 20 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro)” è l’oggetto del messaggio, che aziende e datori di lavoro sono inviati a inoltrare al proprio personale e ai propri dipendenti.

Questo il testo integrale della comunicazione: “Il complesso delle disposizioni del decreto legislativo in oggetto individua in modo specifico e precipuo i ruoli, gli adempimenti e le responsabilità per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e lavoratori sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti, nell’ambito del ruolo ricoperto, funzionali ad assicurare migliori condizioni lavorative.

In tale contesto, le attività legate alla sorveglianza sanitaria, espletate dal Medico competente, oltre ad avere particolare rilievo nella prevenzione, rivestono il carattere della obbligatorietà per i soggetti destinatari, in aderenza alla previsione dell’art. 20, comma 2, lett. i, del richiamato D.lgs. n. 81 del 2008 (“i lavoratori devono [...] sottoporsi ai controlli sanitari previsti [...] o comunque disposti dal medico competente”).

La convocazione tramite posta elettronica del lavoratore per gli accertamenti sanitari, disposta dal Medico competente e comunicata anche per conoscenza al dirigente della struttura di appartenenza, costituisce un obbligo per il dipendente. La mancata presentazione alla prescritta visita medica, ove non giustificata da impossibilità sopraggiunta, è inevitabilmente oggetto di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare”.

Ricordiamo che il citato comma 2 del’art. 20 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro così si esprime:

“2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo;
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente“.

Info: INPS, Messaggio 05 dicembre 2011 – Obbligo dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).

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