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"I quesiti sul decreto 81: sui nuovi accordi formativi"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
18/01/2012 -
Quesiti
Con
riferimento agli Accordi
Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori
desidererei avere un chiarimento sui corsi non ancora svolti dopo l'entrata in
vigore dell'accordo. Come intendere l’espressione "corsi di formazione formalmente
e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente
accordo"? Chi e come lo può documentare il datore di lavoro o l'ente di
formazione? È necessaria una "data certa"?
Risposta
Il
quesito riguarda le disposizioni transitorie inserite in entrambi gli Accordi sulla
formazione dei datori di lavoro RSPP di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 34
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Repertorio atti n. 223), intendendosi tali i datori
di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di
prevenzione e protezione, e dei lavoratori, dirigenti e preposti di cui al
comma 2 dell’articolo 37 dello stesso decreto legislativo (Repertorio atti n.
221), Accordi raggiunti tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012.
Per
quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP al punto 11. del
relativo Accordo è stato, infatti, stabilito che:
“In
fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione
di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non
oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di
formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in
vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”.
Analogamente
per quanto riguarda la formazione
dei lavoratori nel punto 10. del relativo Accordo è indicato che:
“In
fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione
di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano
frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati
alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle
previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei
corsi.
E’
evidente quindi che in entrambi gli Accordi si è voluto inserire, fra le
disposizioni transitorie e limitatamente ad una fase di prima applicazione
degli Accordi stessi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di
formazione secondo le nuove regole , le nuove modalità e le nuove durate, che
sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare
ancora invece corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i
datori di lavoro RSPP nel D. M. del 16/1/1997 e per i lavoratori nei contratti
collettivi di lavoro. Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione
che la frequenza di tali corsi con le vecchie regole sia svolta per i datori di
lavoro RSPP entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del relativo
Accordo (Punto 11) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre
dodici mesi dalla entrata in vigore del relativo Accordo (Punto 10) nonché alla
condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati già organizzati ed
approvati formalmente e documentalmente prima della data di entrata in vigore
degli Accordi fermo restando che tali corsi di formazione in ogni caso, pur se
svolti seguendo le vecchie regole, debbano comunque, in quanto svolti dopo
l’entrata in vigore degli Accordi, essere stati organizzati dai soggetti
formatori abilitati a farlo ed esplicitamente individuati negli Accordi medesimi.
Non
viene richiesta in particolare la data certa dell’approvazione formale e
documentale dei corsi di formazione organizzati prima dell’entrata in vigore
degli Accordi e da svolgere dopo la stessa secondo le vecchie regole ma è
chiaro che è interesse dei soggetti formatori di poter dimostrare, ai fini di
una corretta applicazione degli Accordi, che la organizzazione stessa e
l’approvazione sono state pregresse alla data di entrata in vigore mediante una
documentazione ufficiale avente una data certa (protocolli, bandi,
comunicazioni, ecc.).
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