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"Alcol e lavoro: le informazioni per i lavoratori e i datori di lavoro"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
23/01/2012 - Sappiamo che l’
uso di bevande
alcoliche rappresenta – come raccontato nel documento che PuntoSicuro si
accinge a presentare - un’abitudine largamente diffusa in Italia sostenuta da
una cultura familiare e sociale di normalizzazione del cosiddetto “bere
sociale”.
E
il consumo di alcol oggi non è più contestualizzato ai pasti ma attuato in
situazioni e contesti in cui l’alcol rappresenta una “sostanza disinibente,
euforizzante, da abusare”. Si stima in particolare che in Italia siano circa 5
milioni i consumatori a rischio in età lavorativa e dunque problema alcol/lavoro
deve diventare un argomento sensibile nelle politiche sanitarie, sociali,
aziendali per la sicurezza nei posti di lavoro.
Proprio
per favorire la prevenzione nei luoghi di lavoro e affrontare il delicato tema
dei rischi
lavorativi dovuti al consumo di alcol è stato pubblicato su “ Salute
e Sicurezza sul Lavoro”, sito della Regione Lazio per lo sviluppo della
cultura della prevenzione in ambito lavorativo, un documento prodotto nel 2011
dalla Regione Lazio con il contributo dell’ Asl Roma G dal titolo “
Alcol
e lavoro? Non sei sicuro!”.
Il
documento - redatto da un gruppo di lavoro con il coordinamento scientifico di Pasquale
Valente (ASL Roma G) e la revisione scientifica di Emanuele Scafato (Direttore
Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS, Presidente Società Italiana Alcologia) – mette
a disposizione strumenti operativi per l’attuazione nel Lazio del Piano
Regionale della Prevenzione 2010-12, Progetto 2.9.3 “
Promozione del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche
sul lavoro”. Il progetto, in coerenza con la logica del decreto 81/08,
“sottolinea l’utilità che, accanto alla attività
di sorveglianza sanitaria, siano sviluppati sia interventi di promozione
della salute da parte del Medico competente, sia di attivazione di politiche
aziendali condivise”.
E
in particolare l’opuscolo intende dare risposte ad una “
serie di domande che interessano l’insieme delle figure della
prevenzione in ambito aziendale, in materia di rispetto del divieto di
somministrazione e assunzione
di bevande alcoliche sul lavoro, previsto dalla L. 125/2001, per quelle
mansioni ad elevato rischio per la sicurezza dei lavoratori e l’incolumità di
terzi, indicate nell’elenco allegato all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni
del 16 marzo 2006”.
Nell’introduzione
si sottolinea poi come nei luoghi di lavoro “il
consumo dannoso di alcol ed i consumi eccessivi episodici aumentano
anche il rischio di problemi quali l’assenteismo, ma anche il ‘presenteismo’,
la presenza con scarsa produttività, arrivare al lavoro in ritardo, lasciare il
lavoro prima del tempo, un aumentato turnover legato a morti premature, scarsa
produttività, comportamenti inappropriati, furti ed altri reati così come altri
problemi che richiedono provvedimenti disciplinari, difficoltà nel lavoro di
gruppo ed uno scarso spirito aziendale”. E fattori come stress eccessivo ed una
bassa soddisfazione possono aumentare il rischio di disordini alcolcorrelati e
l’alcoldipendenza.
Gli
interventi per ridurre i danni
alcol-correlati, secondo l’OMS,
“includono la promozione di luoghi di lavoro
in cui si applichi il divieto del consumo di alcol, uno stile manageriale che
riduca lo stress da lavoro ed incrementi gli incentivi lavorativi, ed
interventi sui posti di lavoro quali la formazione in competenze psicosociali,
l’intervento breve e le campagne di
informazione
sull’alcol”. L’opuscolo nasce proprio per sollecitare iniziative nei luoghi
di lavoro per ridurre come investimento in salute e sicurezza, come incremento
della qualità delle condizioni di salute ma anche di lavoro.
L’opuscolo
dà risposta a diverse domande.
Ne
riassumiamo brevemente alcune rimandando i nostri lettori ad una lettura
esauriente della pubblicazione.
È consentito
assumere sostanze alcoliche sul lavoro?
“L’assunzione
di bevande alcoliche sul lavoro costituisce un rischio aggiuntivo di tipo
comportamentale. Occorre essere consapevoli che aumenta i rischi per la propria
salute e spesso anche per quella degli altri, per cui è sempre meglio non bere
durante lo svolgimento di qualsiasi lavoro. Vi sono poi delle mansioni per le
quali è vietato assumere bevande alcoliche. Si tratta di attività lavorative ad
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o
la salute di terzi”.
Dopo
un
excursus sulla normativa, con
riferimento alla Legge
n. 125 del 30 marzo 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol
correlati), al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni, al Decreto
legislativo 81/2008 e al nuovo codice della strada, l’opuscolo ricorda che
“per le attività lavorative ad elevato rischio, individuate dal Provvedimento
16 marzo 2006, vige il divieto di assunzione/somministrazione
di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali attività è consentito
bere alcolici al di fuori dell’orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel
sangue durante il lavoro deve risultare pari a ‘zero’. Le molteplici attività, ritenute
ad elevato rischio, riguardano i seguenti ambiti lavorativi: l’espletamento di
alcuni lavori pericolosi per i quali sia richiesto un certificato di
abilitazione; gli impianti a rischio di incidente rilevante; i lavori in
particolari ambienti confinati (vasche, serbatoi, etc.); le mansioni sanitarie;
le attività di insegnamento; le mansioni che comportano il porto d’armi; le
mansioni inerenti attività di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e
aereo); la produzione e vendita di esplosivi; l’edilizia e le costruzioni; i
forni di fusione; le sostanze esplosive ed infiammabili; gli impianti nucleari;
le cave e miniere”.
Veniamo
ai
compiti del datore di lavoro.
Quali
politiche aziendali adottare nei confronti dell’alcol?
“Le
strategie di prevenzione dell’OMS sull’alcol (2010) raccomandano di promuovere
politiche sull’alcol per i luoghi di lavoro basati sull’educazione, la
prevenzione, l’identificazione precoce e il trattamento da integrarsi nei
programmi di sorveglianza sanitaria”.
E
cosa deve fare l’azienda in cui sono
presenti attività lavorative ad elevato rischio?
In
questo caso i datori di lavoro devono adottare una politica aziendale e
quindi:
-
“verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell’allegato 1
dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006;
-
aggiornare il DVR ( Documento di
Valutazione dei Rischi) considerando l’assunzione di alcol come possibile
determinante del rischio infortunistico;
-
stilare una procedura di controllo del divieto di assunzione di alcol e un
regolamento applicativo aziendale condiviso con gli RLS (Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza);
-
vietare la somministrazione di alcolici in bar-mense aziendali;
-
informare i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non
rispetto di tale divieto;
-
informare-formare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio infortunistico e
rischio per la salute);
-
individuare e formare i preposti al controllo;
-
informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici
e sulle conseguenze della positività al test;
-
richiedere al medico competente l’effettuazione dei controlli alcolimetrici
secondo la procedura stabilita nel DVR;
-
richiedere al medico competente l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
anche per le problematiche alcol correlate”.
In
particolare “per garantire il divieto di somministrazione, le bevande alcoliche
devono essere eliminate dalle mense, dai bar e dai distributori automatici
aziendali. Per garantire il divieto di assunzione, l’azienda deve fornire
adeguata informazione/formazione ai lavoratori e deve attuare controlli mirati.
In questo modo il datore di lavoro gestisce il rischio infortunistico; con i
programmi di promozione della salute si può gestisce anche il rischio per la
salute dovuto all’assunzione di alcol”.
E
quali sono i
controlli che deve
attuare l’azienda?
“L’azienda,
tramite il medico competente, deve effettuare controlli alcolimetrici e
accertamenti sanitari preventivi e periodici. Inoltre deve adottare procedure
di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di
vigilare sul rispetto del divieto
di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche, con disposizioni
chiare circa l’iter da seguire nel caso di riscontro di situazioni di mancato
rispetto del divieto. Queste procedure devono essere il più possibile condivise
con i lavoratori o con i loro rappresentanti (RLS), in modo da evitare
eventuali abusi/arbitri”.
Regione
Lazio, Assessorato alla salute, Direzione regionale assetto istituzionale
prevenzione e assistenza territoriale, Area sicurezza nei luoghi di lavoro -
Area promozione della salute e screening, Centro promozione salute sul lavoro
(CPSL) regionale, Asl Roma G, “ Alcol
e lavoro? Non sei sicuro!”, edizione 2011 (formato PDF, 290 kB).
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