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" Infortuni: se l'azione è prevedibile, il DL è responsabile"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

27/01/2012 - Con la sentenza n. 856 del 23 gennaio 2012, la Cassazione si esprime nuovamente in materia di responsabilità del datore di lavoro in merito agli infortuni occorsi ai propri dipendenti.

La vicenda
Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso dell’Inail contro la decisione dei giudici che avevano respinto la domanda di regresso presentata dall'azienda, perché un dipendente si era infortunato cadendo mentre eseguiva i lavori di disarmo di una pensilina collocata in un piano alto di un edificio in costruzione. L’attività in questione non era stata richiesta dal datore di lavoro che, al contrario, aveva affidato al lavoratore il diverso incarico di estrarre alcuni chiodi da un'altra pensilina già disarmata.
Accertato questo, i giudici di legittimità ne avevano tratto la conseguenza che l'infortunio che ne era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di lavoro.
La Corte risponde però a questa affermazione indicando che si tratta “di enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l'infortunio la possibile prevedibilità della deviazione del soggetto -avvenuta comunque sempre all'interno del tipo di lavoro cui era addetto - dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all'effettiva osservanza degli incarichi impartiti”.

Le responsabilità del DL
Con questa decisione la Corte sottolinea come “Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente”.
Non è pertanto possibile attribuirsi “alcun effetto esimente per l'imprenditore dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro”.

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