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"Professionisti, preventivo scritto solo se richiesto dal cliente"

fonte edilportale.com / Normativa

27/01/2012 - Si è finalmente delineato il quadro delle novità normative che interessano i liberi professionisti. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio scorso, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il DL 1/2012 per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività.

Le disposizioni, ricordiamo, riguardano le tariffe professionali, gli obblighi del professionista, il tirocinio e i confidi.
 
Tuttavia, tra la bozza circolata dopo il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio ( leggi tutto) e il testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono alcune differenze.
 
Abrogazione tariffe professionali
L’articolo 9 abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Nei casi liquidazione giudiziale però, il compenso del professionista è determinato in base a parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.
 
Nel testo pubblicato in Gazzetta è stato aggiunta la previsione che, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno fissati anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Si stabilisce però che l’utilizzo di tali parametri nei contratti tra professionisti e clienti rende nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi dell’articolo 36 del Codice del consumo (Dlgs 206 del 6 settembre 2005).
 
Obblighi del professionista
Resta confermato che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
 
L’obbligo per il professionista di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo scritto diventa meno stringente: nel testo pubblicato tale obbligo è stato subordinato alla richiesta esplicita del cliente.
 
Tirocinio
La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a 18 mesi e per i primi 6 mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
 
A questa possibilità, il testo vigente del DL 1/2012 ne ha aggiunta un’altra: analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, dopo la laurea.
 
È confermata la cancellazione della norma, introdotta con la Legge 148/2011, che prevedeva un equo compenso per i tirocinanti.
 
Partecipazione dei professionisti al patrimonio dei confidi
Nessuna modifica per la disposizione, finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.

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