News
"POS: la conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i."
fonte puntosicuro.it / Normativa
01/03/2012 - Le comunicazioni presentate al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro
quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle
attività dell’Impresa” affrontano temi molto diversi. Non solo parlano di idoneità
lavorativa alla mansione, di stress lavoro correlato, di sovraccarico
biomeccanico o di rischio chimico, come PuntoSicuro ha mostrato in diversi
articoli. Queste comunicazioni - pubblicate sul secondo supplemento del numero
di ottobre/dicembre 2010
del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro
ed Ergonomia – entrano anche direttamente su questioni relative
all’applicazione del dettato normativo con specifico riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
(successive modifiche e integrazioni).
Ad
esempio nella comunicazione “
Piani
operativi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Verifica della
conformità al dettato legislativo” – a cura di L. Boschero, M. Sordilli
(Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, ASL Frosinone) e L.
Paniccia (Laureata TPALL presso l’Università “La Sapienza”, Roma) – si ricorda
che il piano operativo di
sicurezza (
POS) è un documento,
redatto dal datore di lavoro dell’impresa edile, “nel quale devono essere
riportate le informazioni relative al cantiere specifico e valutati i rischi a
cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa esecutrice, con la relativa
pianificazione in sicurezza delle lavorazioni da svolgersi”. La redazione di
tale piano è obbligatoria ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..
Gli
autori sottolineano che il P.O.S. deve indicare “chi” esegue i lavori e “in che
modo” ritiene di eseguirli. “Ciascuna
impresa
esecutrice, infatti, trasmette il proprio piano P.O.S. all’ impresa
affidataria (prima dell’inizio dei rispettivi lavori) la quale, previa la
verifica della congruenza rispetto al proprio piano operativo, lo trasmette, a
sua volta, al coordinatore per l’esecuzione che, dovrà verificare la congruenza
con il Piano
di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)”.
“ Piani
operativi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Verifica della
conformità al dettato legislativo”,
Lo
scopo del lavoro presentato nella comunicazione è la redazione di una
griglia di valutazione per accertare
“la
conformità al dettato legislativo
dei P.O.S., elaborati dai datori di lavoro delle imprese esecutrici dei
cantieri temporanei e mobili (imprese con n° dipendenti < 10), raccolti
durante l’attività di vigilanza, eseguita nel periodo giugno 2008 - ottobre 2009,
dall’organo preposto all’attività di vigilanza e controllo in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero, il Servizio Pre.S.A.L. nell’ Azienda U.S.L. di Frosinone - Distretto B”.
La
griglia così redatta è stata poi sperimentata per poter rilevare, attraverso i
dati ricavati, “i punti del dettato legislativo (DLgs 81/08 e s.m.i.)
maggiormente disattesi”; il tutto con particolare attenzione ad alcuni
temi:
-
il rischio chimico;
-
il rischio rumore;
-
il rischio di carenze di attrezzature per lavorazioni pericolose (ponteggi,
macchine e opere provvisionali);
-
la collaborazione del medico competente;
-
la documentazione presentata in merito all’informazione, alla formazione e
all’addestramento dei lavoratori dell’impresa esecutrice presente in cantiere”.
Tale
griglia di valutazione dei piani operativi di sicurezza è composta da
due parti:
-
la prima dove si valuta specificatamente la conformità alle disposizioni
legislative dell’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili);
-
la seconda dove si rileva il “rispetto degli obblighi previsti per le figure
della sicurezza”.
Il
campione preso in considerazione è stato di “50 piani
operativi di sicurezza appartenenti ad imprese edili con numero di
dipendenti inferiore a 10”.
Ricordando
che la griglia era costituita da 14 variabili e da 33 punti di verifica (come
indicato nella tabella I presente nella comunicazione), veniamo ai
risultati.
Sui
50 piani presi in esame, “il risultato finale è stato che
per il 49% di tutti i piani è stata rispettata la conformità al dettato
legislativo (d.lgs. 81/08), mentre il restante 46% dei piani era non
confacente, anche nei contenuti minimi. Infine, per il 5% si è presentata una
condizione di non applicabilità”.
Vediamo
ora nel dettaglio alcuni elementi - raccolti nella Tabella II presente nella
comunicazione - relativi ai punti di verifica con
maggior percentuale di non conformità:
-
“mancata collaborazione alla stesura del piano da parte del medico competente;
-
informazione formazione e addestramento dei lavoratori;
-
elenco delle sostanze chimiche e schede di sicurezza;
-
congruenza del P.O.S. da parte dell’impresa affidataria e trasmissione al
C.S.E.;
-
consultazione del R.L.S.;
-
descrizione delle opere
provvisionali utilizzate”.
Veniamo
infine alla
discussione, alle
riflessioni relative alla sperimentazione svolta.
Il
P.O.S. – indicano gli autori – “
deve
essere uno strumento di pianificazione e di prevenzione della sicurezza, e non,
invece, un mero adempimento legislativo, composto da un insieme di
documenti fotocopiati, poco attinenti alle caratteristiche del cantiere
interessato”.
In
particolare per tale sperimentazione sono state scelte imprese con numero di
dipendenti inferiore a 10 poiché queste “possono avvalersi
dell’autocertificazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, che, però, può comportare
la sottostima dei rischi tipici presenti nel comparto edile come: la
movimentazione manuale dei carichi, la caduta dall’alto, l’esposizione alle
vibrazioni, al rumore ed alle sostanze chimiche”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1505 volte.
Pubblicità