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"Terre da scavo, come e quando è possibile il riutilizzo"

fonte edilortale.com / Edilizia

09/03/2012 - Prosegue l’iter per la definizione dell’utilizzo di terre e rocce da scavo. La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento al ddl per la conversione in legge del Dl ambientale 2/2012.
Secondo l’emendamento, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal decreto sulle liberalizzazioni, le matrici materiali da riporto eventualmente presenti nel suolo possono essere considerate sottoprodotti e quindi essere riutilizzate. Perché ciò avvenga, è necessario il rispetto dei requisiti contenuti nell’articolo 184-bis del D. lgs. 152/2006. Il sottoprodotto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il testo cerca di creare un quadro normativo cui fare riferimento per l’utilizzo dei materiali escavati nel caso in cui questi non siano contaminati e non possano essere considerati come rifiuti.

In un primo momento, si pensava infatti che il decreto sulle liberalizzazioni avrebbe definito i metodi con cui differenziare i rifiuti dai materiali da riutilizzare. La regolamentazione della materia, presente nella prima versione, è stata però in seguito stralciata e rimandata all’approvazione di un successivo decreto ministeriale.

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