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"I quesiti sul decreto 81: il montaggio sicuro dei palchi per spettacoli"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

28/03/2012 - Quesito sulla applicazione del titolo IV del d. lgs. n. 81/2008 per la costruzione di palchi per pubblici spettacoli. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Per la costruzione di un palco per una manifestazione di pubblico spettacolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei o mobili e quindi si ha l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza e della redazione del PSC o per questo tipo di lavori non trovano applicazione le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili? In tali casi si applicano le prescrizioni valide per i ponteggi e vige l’obbligo di un progetto?

Risposta
Il quesito ha preso spunto certamente dagli incidenti accaduti recentemente ed a distanza di soli tre mesi l’uno dall’altro nel corso dell’ allestimento dei palchi per i concerti a Trieste di Jovanotti ed a Reggio Calabria di Laura Pausini durante il quale sono rimasti infortunati mortalmente due giovani lavoratori a causa del cedimento strutturale dei palchi stessi.
 
Il dubbio espresso dal lettore sull’applicazione o meno per tali tipi di lavori delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili è legato probabilmente a quanto è possibile leggere nell'art. 88, riguardante il campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, allorquando nel comma 2 lettera g) è indicato che le disposizioni del Titolo IV medesimo non si applicano “ alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese purché tali attività non implichino l’allestimento di  un cantiere temporaneo o mobile”.
 
Ai lavori di costruzione di palchi destinati a spettacoli, concerti o manifestazioni sportive in genere invece si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. potendo tali lavori essere inquadrati nella costruzione di opere fisse, temporanee, in metallo che sono esplicitamente indicate nel punto 1. dell'allegato X dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 nel quale sono stati elencati i lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè quei lavori per l’effettuazione dei quali si deve ritenere installato un cantiere temporaneo o mobile.
 
I palchi destinati a questi tipi di spettacoli comunque non sono da considerarsi ponteggi fissi, benché utilizzino componenti di tali ponteggi, e quindi per il loro allestimento non trovano applicazione le disposizioni e le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 per il montaggio, l’esercizio e lo smontaggio dei ponteggi fissi e non vengono pertanto richiesti l’autorizzazione ministeriale alla loro costruzione ed impiego, il PIMUS, l’abilitazione per gli addetti al loro montaggio e smontaggio, ecc. Tali palchi sono comunque assimilabili ad un’opera provvisionale per cui vanno comunque applicate le disposizioni e le precise regole che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha fissato per tali tipi di strutture.
 
Per quanto riguarda la idoneità delle opere provvisionali, la loro stabilità e resistenza, infatti, l’art. 112 del D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito al comma 1 che:
 
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro ”,
 
e con riferimento inoltre al montaggio e smontaggio delle stesse opere provvisionali il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 123 ha stabilito che:
 
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori .
 
Circa poi la necessità di un progetto e di un calcolo strutturale per tali tipi di opere si segnala quanto indicato nell’art. 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito integralmente si riporta e secondo il quale:
 
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
    a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    b) disegno esecutivo.
  2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
  3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1
 
Quindi in risposta al quesito formulato e secondo quanto discende dalla lettura degli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 appena citati, le strutture oggetto del quesito medesimo, in considerazione della loro complessità e del numero di persone e dei carichi e sovraccarichi che devono sostenere nonché in rapporto alle loro dimensioni che per questi tipi di spettacoli non sono certamente irrilevanti, devono essere corredate preventivamente da un progetto, a firma di un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità delle strutture stesse, completo di disegno e di uno schema da tenere sul posto per essere eventualmente esibiti all’organo di vigilanza e le operazioni di allestimento inoltre devono essere eseguite sotto la stretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
 
Tali obblighi sono ovviamente a carico dell’impresa che provvede ad allestire i palchi la quale, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008,  deve cooperare e coordinarsi con eventuali imprese subappaltatrici di cui dovesse servirsi e, trattandosi inoltre di un cantiere temporaneo o mobile, le operazioni di allestimento sono oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del controllo e della vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza, se esistente, ed in mancanza del committente dei lavori.

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