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"Prevenzione incendi: lo sportello Unico per le Attività Produttive"

fonte puntosicuro.it / Rischio incendio

02/04/2012 - Molti nostri lettori sono attenti ai cambiamenti relativi ai procedimenti di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle novità apportate dal Decreto n. 151 del primo agosto 2011, contenente il “ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Per questo motivo torniamo a presentare alcuni degli interventi che si sono tenuti al convegno organizzato da Confindustria Vicenza dal titolo “ Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (Vicenza, 10 febbraio 2012).
 
Un argomento trattato negli interventi riguarda le competenze, funzionalità e specificità dello Sportello Unico per le Attività Produttive in materia di prevenzione incendi.
Ricordiamo che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è un importante punto di contatto per l'imprenditore con la Pubblica Amministrazione.
Ad esso ci si rivolge, ad esempio, per le necessità connesse alla realizzazione, l'ampliamento, la localizzazione, la riconversione e la ristrutturazione di una attività produttiva.
In particolare gli obiettivi del SUAP sono:
- offrire assistenza all'imprenditore nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- rendere accessibile i procedimenti amministrativi, semplificarli e velocizzarli;
- fornire un servizio che risulti realmente utile ai fruitori;
- assicurare, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra tutte le attività relative alla costituzione dell'impresa.
 
L’intervento “ L'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive in materia di prevenzione incendi”, a cura dell’ Avv. Marta Tognon, Direttore dello Sportello Unico delle Attività Produttive Alto Vicentino, si sofferma sul nuovo regolamento SUAP, Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008) e sul nuovo regolamento  di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi,
DPR 151/2011 (con riferimento all’art. 10 - Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive).
 
In particolare il nuovo Regolamento DPR 151/2011 conferma che lo Sportello unico per le attività produttive “è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, per le quali assicura una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Pertanto anche laddove si parla di presentazione ‘al Comando’ deve intendersi tramite il SUAP”.
 
Anche le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP: “gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
 
Inoltre le varie domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono “presentati in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento”. 
 
Si sottolinea che il portale www.impresainungiorno.gov.it è un “sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività. Il portale interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici”.
Ad esempio il portale SUAPED è il portale della Regione Veneto per gli sportelli associati.
 
La SCIA, la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, è presentata al SUAP e lo sportello “verifica con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività”.
 
Riguardo alla chiusura dei lavori e al collaudo, il relatore specifica che il soggetto interessato “comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
- la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non intenda proporre domanda di agibilità ai sensi del Dpr 6 giugno 2001, n. 380; Tale documentazione è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011;
- nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
La trasmissione al SUAP di questa documentazione consente l'immediato esercizio dell'attività.
 
Per concludere questa breve disamina sulle attività del SUAP riportiamo per intero l’articolo 10 del nuovo Regolamento 151/2011:

Art. 10 -  Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
 
1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.
 
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
 
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.




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