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"I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei coordinatori"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

04/04/2012 -
Domanda
Sono un coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Avendo usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di 120 ore in quanto in possesso di un certificato  universitario previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 494/1996 attestante il superamento di un esame  del corso di laurea in architettura equipollente ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V, per poter svolgere l’attività dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 sono tenuto ora a frequentare un corso di formazione della durata di 120 ore con i contenuti di cui all’allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 o basta che frequenti, prima di iniziare l’attività, il corso di aggiornamento della durata di 40 ore? E per tale aggiornamento da quanto decorre il quinquennio, dal giorno della laurea o dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008?

Risposta
Non bisogna confondere l’aggiornamento che il legislatore ha stabilito per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quello previsto per i responsabili (RSPP) e per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Per questi ultimi più volte si è espresso il proprio parere in occasione di altri quesiti pervenuti al sito allorquando si è avuto modo di mettere in evidenza che la decorrenza del quinquennio, a seconda dei casi che si possono prospettare, può essere dal giorno della laurea per chi ha usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B, o dalla data di ultimazione della frequenza del modulo B per chi ha frequentato l’intero percorso formativo previsto per gli RSPP/ASPP o dalla data del 14/2/2007 per chi ha usufruito dell’esonero perché in possesso di una formazione pregressa così come previsto dagli Accordi Stato Regioni emanati nel 2006.
 
Mentre per gli RSPP e gli ASPP i riferimenti normativi relativi all’obbligo dell’aggiornamento ed i criteri da seguire sono contenuti nell’articolo 32 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e negli indirizzi definiti negli Accordi Stato-Regioni del 26/1/2006 e del 5/10/2006, per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione i riferimenti normativi sono contenuti nell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, sui requisiti di tali figure professionali, e nell’Allegato XIV dello stesso decreto legislativo, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, riportante i contenuti minimi dei corsi di formazione per le stesse figure professionali.
 
L’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, confermando sostanzialmente quanto già era stato indicato a proposito nel D. Lgs. n. 494/1996. dopo aver stabilito al comma 2 che:
 
2. I soggetti di cui al comma 1 (coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia”,
 
ha precisato al comma 4 dello stesso articolo che:
 
“4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26”.
  
Per quanto riguarda poi l’obbligo di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza si fa presente che lo stesso è stato introdotto con l’Allegato XIV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, a partire quindi dal 15/5/2008, il quale, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che:
 
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto ”.
 
Per questi ultimi, inoltre, e cioè per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, si fa presente che il citato articolo 98 comma 2, così come integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito all’ultimo periodo che:
 
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto”
 
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, premesso che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come già detto, ha ritenuto esplicitamente validi i certificati universitari di cui all’articolo 10 comma 5 del D. Lgs. n. 494/1996 attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’Allegato V dello stesso D. Lgs. n. 494/1996, in quanto rilasciati nel rispetto della previgente normativa, così come indicato nel comma 2 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sopra citato, il lettore che ha formulato il quesito, essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle disposizioni di legge, può continuare a svolgere l’attività di coordinatore fermo restando l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale di cui all’Allegato XIV, che per lui decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e cioè dal 15/5/2008 e quindi fino al 15/5/2013, aggiornamento che può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio o può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti .

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