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"I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei coordinatori"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
04/04/2012 -
Domanda
Sono un coordinatore
per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Avendo usufruito
dell’esonero dalla frequenza del corso di 120 ore in quanto in possesso di un
certificato universitario previsto dal
comma 5 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 494/1996 attestante il superamento di
un esame del corso di laurea in
architettura equipollente ai fini della preparazione conseguita con il corso di
cui all’allegato V, per poter svolgere l’attività dopo l’entrata in vigore del
D. Lgs. n. 81/2008 sono tenuto ora a frequentare un corso di formazione della
durata di 120 ore con i contenuti di cui all’allegato XIV del D. Lgs. n.
81/2008 o basta che frequenti, prima di iniziare l’attività, il corso di
aggiornamento della durata di 40 ore? E per tale aggiornamento da quanto
decorre il quinquennio, dal giorno della laurea o dall’entrata in vigore del D.
Lgs. n. 81/2008?
Risposta
Non
bisogna confondere l’aggiornamento che il legislatore ha stabilito per i coordinatori
per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quello previsto per i
responsabili (RSPP) e per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
(ASPP). Per questi ultimi più volte si è espresso il proprio parere in
occasione di altri quesiti pervenuti al sito allorquando si è avuto modo di
mettere in evidenza che la decorrenza del quinquennio, a seconda dei casi che
si possono prospettare, può essere dal giorno della laurea per chi ha usufruito
dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B, o dalla data di ultimazione
della frequenza del modulo B per chi ha frequentato l’intero percorso formativo
previsto per gli RSPP/ASPP o dalla data del 14/2/2007 per chi ha usufruito
dell’esonero perché in possesso di una formazione pregressa così come previsto
dagli Accordi Stato Regioni emanati nel 2006.
Mentre
per gli RSPP e gli ASPP i riferimenti normativi relativi all’obbligo
dell’aggiornamento ed i criteri da seguire sono contenuti nell’articolo 32
comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e negli indirizzi definiti negli Accordi
Stato-Regioni del 26/1/2006 e del 5/10/2006, per i coordinatori
per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione i
riferimenti normativi sono contenuti nell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008,
sui requisiti di tali figure professionali, e nell’Allegato XIV dello stesso
decreto legislativo, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009
n. 106, riportante i contenuti minimi dei corsi di formazione per le stesse
figure professionali.
L’articolo
98 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, confermando sostanzialmente quanto già era
stato indicato a proposito nel D. Lgs. n. 494/1996. dopo aver stabilito al
comma 2 che:
“
2. I soggetti di cui al comma 1 (coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione),
devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli
ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti
nel settore dell'edilizia”,
ha
precisato al comma 4 dello stesso articolo che:
“4. L'attestato di
cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano
svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno
cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e
per coloro che producano un certificato universitario attestante
il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato
XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano
conformi all’allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per
coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26”.
Per
quanto riguarda poi l’obbligo di aggiornamento dei coordinatori
per la sicurezza si fa presente che lo stesso è stato introdotto con
l’Allegato XIV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, a partire quindi dal 15/5/2008,
il quale, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha
stabilito che:
“
E’ inoltre previsto l’obbligo di
aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da
effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento
può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un
numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che
hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto,
l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto
”.
Per
questi ultimi, inoltre, e cioè per coloro che hanno conseguito l’attestato
prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, si fa presente che il
citato articolo 98 comma 2, così come integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha
stabilito all’ultimo periodo che:
“
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di
cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto
della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in
vigore del presente decreto”
Per
quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, premesso che il
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come già detto, ha ritenuto esplicitamente validi
i certificati universitari di cui all’articolo 10 comma 5 del D. Lgs. n.
494/1996 attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di
laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui
all’Allegato V dello stesso D. Lgs. n. 494/1996,
in quanto rilasciati nel
rispetto della previgente normativa, così come indicato nel comma 2
dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sopra citato, il lettore che
ha formulato il quesito, essendo in possesso dei requisiti professionali
richiesti dalle disposizioni di legge, può continuare a svolgere l’attività di
coordinatore fermo restando l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
di cui all’Allegato XIV, che per lui
decorre
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e cioè dal
15/5/2008 e quindi fino al 15/5/2013, aggiornamento che può essere
effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio o può
essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un
numero massimo di 100 partecipanti
.
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