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"DURC: l'INAIL chiarisce sull'intervento sostitutivo"

fonte insic.it / Normativa

06/04/2012 - L’INAIL ha dettato delle proprie linee operative del 21 marzo con le quali viene delineato il procedimento per il pagamento da parte della stazione appaltante, delle inadempienze contributive dell'operatore economico.
Si tratta del cosiddetto "Intervento sostitutivo" che nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva segnalata nel DURC.

La normativa di riferimento rimanda all'articolo 4 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti " Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore" dispone, al comma 2, che "Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".
Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di approfondimenti congiunti anche con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3/2012.

Nelle Istruzioni vengono illustrati gli aspetti dell'intervento sostitutivo che interessano direttamente l'Istituto, nonché le istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma.
Un punto specifico riguarda l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per le inadempienze contributive dei subappaltatori ha come limite il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. Una volta soddisfatta, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria degli Enti nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all'appaltatore regolare. Anche nel caso del subappaltatore, qualora l'importo dell'irregolarità indicata sul DURC sia superiore alla somma a disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento agli Enti deve applicarsi il criterio proporzionale.

Ulteriori indicazioni riguardano le modalità di pagamento e le comunicazioni dalla comunicazione preventiva all’Istruttoria dalla Sede fino al momento del pagamento da parte della stazione appaltante.

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